(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
                    DI ORIGINE PROTETTA «BROVADA»

                               Art. 1.

                            Denominazione

   La  denominazione  di  origine  protetta «Brovada» e' riservata al
prodotto,  ottenuto  attraverso la macerazione, la fermentazione e il
fettucciamento  dell'ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola
(Brassica  rapa L. var. rapa Hart ) «rapa da brovada» che rispetta le
condizioni e le caratteristiche stabilite nel presente disciplinare.

                               Art. 2.

                      Descrizione del prodotto

   La   DOP   «Brovada»   identifica   un   prodotto  ottenuto  dalla
trasformazione   dell'ecotipo  locale  «rapa  da  brovada»  che  deve
presentare alla maturazione in campo le seguenti caratteristiche:
    radice  a forma cilindrica o tronco conica che facilita il lavoro
di fettucciamento;
    lunghezza minima 12 cm;
    polpa soda e succosa di colore bianco;
    epidermide  con  una  colorazione  rosso-violacea  a  partire dal
colletto  e fino a 2/3 della lunghezza complessiva, la parte restante
bianca;
    radice interrata almeno per 1/3 della sua lunghezza totale.
   Il prodotto viene immesso al consumo grattugiato a fettucce con le
seguenti caratteristiche:
    consistenza croccante ed elastica, mai dura;
    colore  bianco  crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in
una  scala  di  colori  legata  alle  caratteristiche  della vinaccia
utilizzata;
    dimensione delle fettucce compresa tra i 3 e 7 mm;
    pH compreso tra 3,4 e 3,8;
    acidita'  volatile  non  superiore a 5,5 mg/g espressa come acido
acetico;
    sapore acido senza sentori di vegetale fresco;
    aroma pungente di vinaccia.

                               Art. 3.

                         Zona di produzione

   La  zona  di  produzione  e condizionamento della «Brovada» DOP e'
compresa  all'interno  delle  province di Gorizia, Pordenone e Udine,
nel  territorio  censuario  ed  amministrativo  dei  seguenti comuni,
limitatamente ai territori presenti sotto i 1.200 metri slm:
Provincia di Gorizia:
   Capriva  del  Friuli,  Cormons,  Dolegna  del Collio, Doberdo' del
Lago,   Farra   d'Isonzo,   Fogliano  Redipuglia,  Gorizia,  Gradisca
d'Isonzo,  Grado,  Mariano  del  Friuli,  Medea,  Monfalcone, Moraro,
Mossa,  Romans  d'Isonzo,  Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo,  San  Floriano  del  Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier
d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Provincia di Pordenone:
   Andreis,  Arba,  Arzene,  Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera,
Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Casarsa della Delizia, Cavasso
Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto
e  Casso,  Fanna,  Fiume  Veneto,  Fontanafredda,  Frisanco, Maniago,
Meduno,  Montereale  Valcellina,  Morsano  al  Tagliamento,  Pasiano,
Pinzano  al  Tagliamento,  Polcenigo,  Porcia,  Pordenone,  Prata  di
Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della
Richinvelda,  San  Martino  al  Tagliamento, San Quirino, San Vito al
Tagliamento,  Sequals,  Sesto  al  Reghena,  Spilimbergo, Tramonti di
Sopra,  Tramonti  di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio,
Vivaro, Zoppola.
Provincia di Udine:
   Aiello  del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna,
Attimis,  Bagnaria  Arsa,  Basiliano,  Bertiolo,  Bicinicco, Bordano,
Buja,  Buttrio,  Camino  al  Tagliamento, Campoformido, Campolongo al
Torre,  Carlino,  Cassacco,  Castions  di  Strada,  Cavazzo  Carnico,
Cercivento,  Cervignano  del  Friuli,  Chiopris-Viscone, Chiusaforte,
Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians,
Corno  di  Rosazzo,  Coseano,  Dignano,  Dogna,  Drenchia,  Enemonzo,
Faedis,  Fagagna,  Fiumicello,  Flaibano,  Forgaria nel Friuli, Forni
Avoltri,  Forni  di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars,
Grimacco,  Latisana,  Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo,
Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano,
Marano  Lagunare,  Martignacco,  Mereto  di  Tomba,  Moggio  Udinese,
Moimacco,  Montenars,  Mortegliano,  Moruzzo,  Muzzana  del Turgnano,
Nimis,  Osoppo,  Ovaro,  Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova,
Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba,
Porpetto,  Povoletto,  Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico,
Precenicco,   Premariacco,   Preone,   Prepotto,   Pulfero,  Ragogna,
Ravascletto,  Raveo,  Reana  del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta,
Rigolato,  Rive  d'Arcano,  Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del
Friuli,  San  Giorgio  di  Nogaro,  San  Giovanni  al  Natisone,  San
Leonardo,  San  Pietro  al  Natisone,  San Vito al Torre, San Vito di
Fagagna,  Santa  Maria  la  Longa,  Savogna,  Sedegliano,  Socchieve,
Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio,
Tavagnacco,  Teor,  Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa,
Trasaghis,  Treppo  Carnico,  Treppo  Grande,  Tricesimo,  Trivignano
Udinese,  Udine,  Varmo,  Venzone,  Verzegnis,  Villa  Santina, Villa
Vicentina, Visco, Zuglio.

                               Art. 4.

                         Prova dell'origine

   Ogni   fase   del   processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per  ognuna  gli  input e gli output. In questo modo, e
attraverso  l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di  controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la  denuncia  tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le
persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  rispettivi elenchi,
saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte  della  struttura  di
controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

                               Art. 5.

                        Metodo di ottenimento

Coltivazione delle rape.
   L'ecotipo  locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa
L.  var.  rapa  Hart  ),  «rapa  da  brovada» e' iscritto al registro
regionale  per  la  «tutela  delle  risorse  genetiche  autoctone  di
interesse  agrario e forestale» della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia  alla  sezione  vegetali.  La  produzione  del  seme,  operata
attraverso  la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle
piante  migliori), avviene presso le aziende ricadenti nell'areale di
produzione.
   E' ammessa la riproduzione, selezione e coltivazione delle sementi
ottenute esclusivamente per autoproduzione o approvvigionamento da un
soggetto  riconosciuto  e inserito nel sistema di controllo di cui al
successivo art. 7.
Preparazione del terreno.
   Precessione  colturale:  la rapa viene coltivata in successione ai
cereali  autunno  vernini  (orzo  e  frumento) o all'erba medica o su
terreno libero dalla precedente annata agraria. La coltivazione della
rapa  non  puo'  succedere  a  se  stessa  o  alle altre specie della
famiglia delle Cruciferae.
Semina.
   La  semina avviene in modo scalare esclusivamente dal 15 giugno al
30  di  agosto,  utilizzando  delle seminatrici a file da ortaggi; la
semina  puo'  avvenire anche manualmente tramite la distribuzione del
seme a spaglio.
   La  semina  deve  avere  una  densita'  massima  di 180.000 piante
ettaro.
Concimazione.
   Devono   essere   sempre   rispettati   i  seguenti  massimali  di
concimazione chimica per ettaro di coltura nel caso dell'azoto da 0 a
60 unita/anno, per il fosforo da 0 a 90 unita/anno per il potassio da
0 a 120 unita/anno.
Raccolta delle rape.
   La  raccolta delle rape deve iniziare a partire dal 1° settembre e
quando  le  foglie  basali  della rapa ingialliscono e appassiscono e
deve   concludersi  entro  il  31  dicembre.  La  produzione  massima
dell'ecotipo  rapa  da  brovada  non  deve  superare le 45 tonnellate
ettaro.
   Le rape dopo la raccolta possono:
    - essere  immediatamente  scollettate  in  campo  sia manualmente
utilizzando  un  coltello oppure tramite l'impiego di mezzi meccanici
per la raccolta in campo dei tuberi;
    - non essere scollettate. In questo caso devono essere ridotte le
foglie e accorciate a «ciuffo» senza intaccare la polpa.
Conservazione delle rape.
   Le rape scollettate devono essere:
    -  avviate  entro 24 ore dalla loro raccolta alle successive fasi
di  lavaggio  e  di  immissione  nei  tini/contenitori per la fase di
macerazione - fermentazione;
    -  conservate  senza  essere  lavate  per  un periodo massimo dal
giorno della raccolta:
     di dieci giorni se questa avviene durante il mese di settembre;
     di  venti  giorni  se questa avviene durante il periodo compreso
tra  il  1°  di  ottobre al 31 dicembre (data ultima di conservazione
delle rape scollettate 20 gennaio).
   Le  rape  non scollettate possono essere conservate per un periodo
massimo di quaranta giorni dalla raccolta.
   Le  rape  che  vengono conservate devono essere stoccate in locali
che  assicurino una temperatura compresa tra gli 0 e i 25°C e un buon
arieggiamento naturale e/o forzato.
   Le  rape  devono  essere  riposte in cassoni di legno e/o plastica
oppure  in  sacchi  di  rete  per  tuberi  e radici. Solo le rape non
scollettate  possono  essere stoccate alla rinfusa con un altezza del
cumulo mai superiore agli 80 cm.
   E'   ammessa   la  conservazione  delle  rape  scollettate  e  non
scollettate in cella frigorifera a temperature comprese tra 0 e 4°C e
una  umidita'  relativa compresa tra 80 e 95%, per un periodo massimo
di 4 mesi dal giorno della raccolta.
Lavaggio delle rape.
   Le   rape   sono  lavate  sia  manualmente  che  con  attrezzature
meccaniche;  devono  sempre essere immesse nei tini/contenitori entro
le 72 ore successive al momento del loro lavaggio.
   Le  rape  non  utilizzate  immediatamente dopo il lavaggio, devono
essere  lasciate  asciugare  in  locali  condotti  a  una temperatura
compresa  tra  i  0  e  i  25°C,  sempre nel rispetto dei tempi sopra
indicati.
Tecnica e metodo per l'ottenimento della brovada.
   Materie prime per la formazione della massa fermentante:
    Rapa da brovada, ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola
(Brassica rapa L. var. rapa Hart ), di cui all'art. 2.
   Vinaccia con le seguenti caratteristiche:
    -  proveniente  esclusivamente  dalla  vinificazione  di  uve del
Friuli-Venezia Giulia appartenenti ai vitigni a bacca rossa;
    - priva di muffe e marciumi evidenti;
    - asciutta e facile da sminuzzare;
   Acqua.
Ingredienti facoltativi:
   Uva  pigiata:  proveniente  da  vitigni a bacca rossa coltivati in
Friuli-Venezia Giulia, da mescolare esclusivamente alla vinaccia.
   Vino  rosso:  ottenuto  da  vitigni  a  bacca  rossa  coltivati  e
vinificati in Friuli-Venezia Giulia.
   Aceto di vino rosso.
   Sale marino grosso.
   Non e' ammesso l'uso di conservanti e coloranti.
Conservazione della vinaccia.
   L'ingrediente vinaccia se non viene utilizzato entro trenta giorni
dal momento della sua pigiatura deve essere conservato per un periodo
massimo  di tredici mesi e, in questo caso, non deve essere mai stata
utilizzata.
   La   conservazione   deve  avvenire  in  locali  che  garantiscano
temperature comprese tra gli 0 e i 30°C.
   I due metodi di conservazione della vinaccia ammessi sono:
    -  mantenimento  al  riparo dalla luce in contenitori di plastica
per alimenti e/o vetroresina e/o acciaio, il prodotto a tal fine deve
essere  pressato e il contenitore sigillato per evitare ogni contatto
con l'aria.
    -  mescolamento  con  del  vino ottenuto da vitigni a bacca rossa
coltivati  e  vinificati  in Friuli-Venezia Giulia in una proporzione
massima  del  50%  in volume, in contenitori di plastica per alimenti
e/o vetroresina e/o acciaio che vengono lasciati aperti.
Preparazione e riutilizzo della vinaccia acidificata.
   E'  ammessa la «acetificazione» della vinaccia prima che la stessa
venga utilizzata per la stratificazione. Tale processo consiste nella
macerazione  della  vinaccia  da  sola  o  addizionata agli ulteriori
ingredienti nelle seguenti proporzioni:
    - per 100 kg di vinaccia, acqua da 0 a 15 litri;
    - per 100 kg di vinaccia, vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa
coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia, da 10 a 20 litri;
    -  per 100 kg di vinaccia, uva a bacca rossa pigiata, ottenuta da
vitigni coltivati in Friuli-Venezia Giulia, da 30 a 50 Kg;
    - per 100 kg di vinaccia, vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa
coltivati  e  vinificati in Friuli-Venezia Giulia, da 10 a 20 litri e
uva   a  bacca  rossa  pigiata,  ottenuta  da  vitigni  coltivati  in
Friuli-Venezia  Giulia,  da  30  a 50 kg in proporzioni variabili tra
loro.
   La  macerazione  deve  avvenire  in  condizioni  aerobiche  per un
periodo  compreso  tra  i  due  e i trenta giorni; deve essere sempre
garantita l'assenza dell'odore di muffa.
   E'  ammesso il riutilizzo della vinaccia acidificata usata durante
un processo fermentativo per la preparazione di nuovi tini durante la
stessa annualita' produttiva.
   Se  riutilizzata,  deve essere eliminato sempre e completamente lo
strato superficiale chiamato «cappello».
Preparazione della massa fermentante.
   I   contenitori   in  cui  viene  eseguito  l'intero  processo  di
fermentazione  devono  essere  in  legno, vetroresina, acciaio inox o
plastica per alimenti.
   Le  rape vengono quindi disposte nei tini/contenitori a strati con
la  vinaccia  in  modo  alternato.  Nella creazione degli strati deve
sempre  essere utilizzata una quantita' di vinaccia pari ad un minimo
del 25% del peso delle rape immesse e massimo del 100% del peso delle
rape immesse.
   L'ultimo  strato  deve  essere  sempre  costituito da vinaccia che
assicuri  la  completa  immersione  dello strato piu' superficiale di
rape per evitare ossidazioni e processi degenerativi.
   E'  ammesso distribuire il sale marino grosso a spaglio sopra ogni
strato   di   vinaccia   o  al  completamento  della  stratificazione
alternata.  La  quantita'  di  sale  eventualmente  aspersa  non deve
superare  lo  0,5%  della  quantita'  in  peso  di  rape  immesse nel
tino/contenitore.
   Dopo  la  preparazione  della  massa  fermentante  ogni tino viene
coperto con tavole di legno non trattato.
Caratteristiche del liquido di fermentazione.
   A  completamento  della stratificazione si procede all'aggiunta di
sola acqua oppure di acqua con l'aggiunta dei seguenti ingredienti:
    -  aceto  di  vino rosso tra lo 0 e il 10% del totale del liquido
utilizzato;
    -  vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati
in  Friuli-Venezia  Giulia,  tra lo 0 e il 10% del totale del liquido
utilizzato;
    -  aceto  di vino rosso e vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa
coltivati  e  vinificati  in  Friuli-Venezia  Giulia,  in proporzioni
diverse  tra  loro,  per  una quantita' totale compresa tra lo 0 e il
10%.
   L'acqua o la soluzione acquosa deve essere versata fino a riempire
completamente  il contenitore. Il processo di riempimento deve essere
completato entro il giorno successivo.
   Sono  ammessi nei primi quattro giorni dall'inizio del processo di
macerazione/fermentazione  rabbocchi  con  l'acqua  o  con  la stessa
soluzione acquosa precedentemente utilizzata.
   Una  volta  estratte  le  rape  e'  ammessa la riutilizzazione del
liquido  di  fermentazione  per  la  preparazione  di  nuovi tini. Il
liquido  deve  avere  il caratteristico odore acido e non deve essere
oleoso.
Caratteristiche e durata del processo fermentativo.
   I   locali   dove   vengono   posti   i  tini/contenitori  per  la
fermentazione  devono  avere  una temperatura ambientale compresa tra
gli 8 e i 25°C.
   La temperatura della massa fermentante a partire dal quarto giorno
dalla  copertura del tino/contenitore, deve essere monitorata al fine
di assicurare una temperatura compresa tra i 10 e i 22°C.
   La durata del processo non deve essere mai inferiore:
    - ai 25 giorni per il prodotto avviato alla produzione durante il
mese di settembre;
    -  ai 30 giorni per il prodotto avviato alla produzione durante i
mesi da ottobre a marzo.
   La  conformita'  del  processo  fermentativo  della  massa  e'  da
considerare concluso quando la rapa tagliata a meta' presenta:
    -  la  parte  interna  con  la  caratteristica colorazione bianco
crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in una scala di colori
legata  alle  caratteristiche  della  vinaccia utilizzata proveniente
esclusivamente  dalla vinificazione di uve del Friuli- Venezia Giulia
appartenenti a vitigni a bacca rossa;
    - un aroma di vinaccia;
    - non deve avere odore o sapore di rapa fresca;
    -  elasticita',  ovvero  un  pronto  ripristino  della superficie
sottoposta a pressione manuale.
Preparazione del prodotto per l'immissione al consumo.
   Dopo  la  fase  fermentativa,  una volta estratte dai tini le rape
vengono ripulite dalla vinaccia e lavate esclusivamente con acqua. Il
prodotto   che   non  viene  lavato  subito  deve  essere  conservato
esclusivamente  nel liquido di fermentazione filtrato dalla vinaccia,
per un massimo di 48 ore.
   Si  procede  alla  selezione  e  pelatura  delle rape. Deve essere
eliminato  il prodotto che presenta i seguenti difetti: ammaccature e
muffe  profonde,  non  eliminabili  con il taglio e la pulizia; parti
annerite e fibrose, eccessiva mollezza al tatto.
   Le  rape  idonee  vengono fettucciate con la grattugia con fori di
dimensioni  non  inferiore ai 3 mm e non superiore ai 7 mm al fine di
ottenere   il   cosi'  detto  «taglio  a  fiammifero».  Tutte  queste
operazioni    possono    essere    eseguite   sia   manualmente   che
meccanicamente.
   Il  prodotto  fettucciato,  che non viene immediatamente messo nei
contenitori  destinati  all'immissione  al  consumo  (nelle tipologie
previste   dal   successivo   art.  8),  deve  essere  conservato  in
contenitori  di  plastica  per alimenti dotati di chiusura riposti in
locali  con una temperatura compresa tra i 4 e i 10°C, per un massimo
di 48 ore.
   Durante questa fase e' vietata l'aggiunta al prodotto di qualsiasi
liquido e/o additivo.
   Nelle  confezioni  da  immettere  al  consumo  viene  aggiunto del
liquido  derivante  dal  naturale  rilascio  dell'acqua  presente nei
tessuti  della  rapa  o  formato  artificialmente  da  una  soluzione
composta  esclusivamente  da  acqua  e  aceto di vino rosso e/o vino,
ottenuto   da  vitigni  a  bacca  rossa  coltivati  e  vinificati  in
Friuli-Venezia  Giulia, addizionati in una misura compresa tra il 2 e
il 10% del totale del liquido utilizzato;
   Il  liquido  deve  essere presente in una proporzione compresa tra
200 e 250 ml per ogni chilogrammo di prodotto.
Conservazione del prodotto finito.
   Una  volta  confezionato  il  prodotto  deve  essere conservato in
locali chiusi, al buio, con una temperatura compresa tra 4 e 10°C per
un periodo massimo di quindici giorni.
   La  «Brovada» e' un prodotto agro-alimentare strettamente legato a
un   consumo   stagionale,   pertanto  la  preparazione  delle  massa
fermentante  puo'  avere  inizio  esclusivamente  a  partire  dal  1°
settembre fino al 31 marzo.
   L'immissione  al  consumo della «Brovada» e' ammessa a partire dal
26 di settembre e deve concludersi il 15 maggio di ogni anno.
   Il  processo di lavorazione e condizionamento della «Brovada» deve
necessariamente avvenire all'interno dell'areale individuato all'art.
3  del  presente disciplinare di produzione perche' lo spostamento in
altre zone potrebbe innescare nelle vinacce processi di fermentazione
anormali   e   pericolosi   e   generare  muffe  che  danneggerebbero
irrimediabilmente le qualita' organolettiche di questo caratteristico
prodotto.  Inoltre,  nel caso di spostamenti, il liquido naturalmente
rilasciato  dalle  rape  durante  l'operazione  di  fettucciamento e'
soggetto  a  fenomeni di degradazione con conseguente alterazione dei
principali parametri organolettici.

                               Art. 6.

                       Legame con l'ambiente.

   La  «Brovada»  e'  un  prodotto  tipico,  originale  ed  esclusivo
dell'area  di  produzione  definita  nel precedente articolo 3, tutto
quello  che  la  riguarda  e'  unico  a  partire  dal nome che non e'
traducibile  se  non spiegando le modalita' di preparazione di questo
prodotto.  Della  parola  «Brovada» esistono in Friuli-Venezia Giulia
alcune  varianti  locali  quali:  broada,  broade,  brovade,  bruade,
sbrovada,   sbrovade,   tutte  verosimilmente  originate  dalla  base
longobarda  breowan,  cioe' bollire. Termini simili derivanti da tale
verbo  si ritrovano in parlate dialettali di altre parti d'Italia ma,
solo  nell'area  delimitata  essi  sono  usati  come  sostantivo  per
individuare    questo    alimento   ottenuto   dalle   rape.   Questa
particolarita'  linguistica conferma che, anche se la rapa e' diffusa
in  un  area  produttiva  ben  piu'  vasta,  la  fermentazione con la
vinaccia, la preparazione con la grattugia e il suo uso in numerose e
popolari  ricette  e'  oggi  esclusivo  di  questa  zona compresa nel
territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
   L'ecotipo    utilizzato   e'   stato   selezionato   in   funzione
dell'ambiente   specifico   dell'area   di  produzione  delimitata  e
nell'ottica  di  migliorare  le  caratteristiche organolettiche della
«Brovada».  La  «rapa  da  Brovada»  presenta  una  radice  di grandi
dimensioni  dalla  singolare forma cilindrica, particolarmente adatta
al processo di fettucciamento, un tempo solo manuale; la polpa soda e
succosa consente la produzione di una «Brovada» croccante ed elastica
con  un  giusto equilibrio tra sapore piccante e grado zuccherino. La
fisiologia  della rapa e' naturalmente in stretta correlazione con le
caratteristiche  del  suolo,  la  disponibilita'  idrica  e  il clima
nell'ambiente  della  zona  di  produzione.  La  temperatura  estiva,
ottimale  in  funzione dell'energia solare disponibile e del tempo di
esposizione  alla  luce,  favorisce l'attivita' vegetativa e permette
un'elevata  elaborazione  di  carboidrati  e  aminoacidi  liberi.  La
temperatura  autunnale,  periodo  in  cui  si conclude la maturazione
della  rapa,  caratterizzata  da una buona escursione termica e cioe'
dall'alternanza  tra  giornate  calde,  che  favoriscono  l'attivita'
metabolica  di sintesi delle sostanze di riserva, e le notti fresche,
che  rallentano  l'attivita'  respiratoria  della pianta, a vantaggio
della  serbevolezza della polpa e dell'aumento delle dimensioni delle
radici  che  risultano  ricche  di  zuccheri  e  di ottimo calibro. I
terreni  al  disotto dei 1200 metri s.l.m., limite di coltivazione di
questo  ortaggio  nella  zona di produzione delimitata, dedicati alla
coltura  sono  sciolti  e  con  scarso contenuto di scheletro con una
tessitura  caratterizzata  da  permeabilita'  ed ottimo drenaggio che
permettono  una elevata presenza di ossigeno. Cio' rende la rapa meno
sensibile   agli   attacchi   parassitari   garantendo  uno  sviluppo
perfettamente  sano.  I  caratteri  peculiari  del  suolo, uniti alla
mitezza   della   temperatura   nel   periodo   vegetativo,  agiscono
direttamente sull'accrescimento della rapa permettendo una produzione
di  ottimo  livello qualitativo soprattutto in termini di tenerezza e
assenza  di  fibrosita'.  La  produzione  della «Brovada» richiede un
altro  ingrediente  fondamentale:  la  vinaccia,  anch'essa risultato
della  specifica  interazione  tra  vitigni  rossi  e  il  territorio
friulano.
   In  molte  fasi  del  processo  di  elaborazione, la conoscenza ed
esperienza   diretta   dei   produttori   friulani   hanno  un  ruolo
determinante.   Cruciali   sono   alcuni  passaggi:  il  processo  di
acidificazione  della  vinaccia, la sua «valutazione» in funzione del
quantitativo    da   utilizzare,   la   corretta   esecuzione   della
stratificazione nei tini, la determinazione della durata del processo
fermentativo  delle  rape  e  l'individuazione della sua conclusione.
Molti  sono i fattori che interagiscono con il corretto evolversi dei
due  processi  di  inacidimento:  delle  vinacce ad opera dei batteri
acetici  e  delle  rape  ad  opera  di  batteri  lattici. Guidare una
corretta   fermentazione   solo   sulle   basi   dell'osservazione  e
dell'esperienza  e' certamente un fatto di cultura e del fatto che si
tratti  di  cultura  tutta e solo friulana e' confermato da una ricca
documentazione.
   Numerosi  sono  i riferimenti storici che testimoniano la presenza
di  questo  prodotto  nella  zona  descritta  all'art. 3 del presente
disciplinare di produzione.
   Nella  «Cronaca  inedita»  di Jacopo Valvasone di Maniago (Storico
del XVI secolo) circa le «Incursioni dei turchi in Friuli» pubblicate
a  Udine  nel  1860,  Tip.  Tombetti  -  Murero, troviamo il seguente
passaggio a testimonianza dell'abitudine nell'anno 1478 di conservare
in questo territorio le rape in vinaccia:
    «(...) Fra le molte crudelta' ne raccontero' questa sola successa
nella  detta  ultima  incursione  (il  fatto avvenne nel villaggio di
Palse  presso  Pordenone),  (...) una povera contadina (...) s'ascose
dietro ad un tinazzo che era pieno di rape conservate ne raspi d'uva,
come ancora si costuma di fare in questi nostri paesi (...)».
   Troviamo  una descrizione del modo di fare e conservare le rape in
uno  scritto  del prof. Filippo Re negli «Annali dell'Agricoltura del
Regno  d'Italia»  Tomo  Quinto  -  Gennaio, Febbraio e Marzo 1810. Il
procedimento,   riportato   quasi  duecento  anni  fa,  dall'illustre
studioso di agraria, e' per gli aspetti salienti quello seguito ancor
oggi per produrre la «Brovada».
   Ne conferma la peculiarita' friulana:
    -  E. Sartorelli, «Uno sguardo alla gastronomia friulana» in «Sot
la nape», Bollettino trimestrale della societa filologica friulana n.
1  Udine,  1960  gennaio-marzo.  A proposito della «Brovada» l'autore
riporta  che  e':  «...  un  piatto  friulano di antica origine... si
ottiene  facendo  fermentare  le rape sotto le vinacce per un paio di
mesi,   cuocendole   mano   a   mano  che  occorrono...  dopo  averle
grattuggiate finemente».
    -  M.  Del  Torre,  C. del Cer, B. Natti e G. Zuliani, «Itinerari
gastronomici»,  Enciclopedia  monografica  del Friuli-Venezia Giulia,
Udine  1974  -  volume  n.  2,  parte  seconda, pag. 1304. Gli autori
parlano della «Brovada» nei seguenti termini: «La brovada rappresenta
un altro dei piatti tipicissimi, esteso a tutto il Friuli...».
   Non  solo testi di agraria o cucina, ma anche opere di letteratura
citano la «Brovada»:
    - Ippolito Nievo (1831 - 1861) nelle «Confessioni di un italiano,
1867»  presenta il personaggio di Spaccafumo, mentre gusta accanto al
fuoco la «Brovada»: «Fin da fanciullo egli avea tenuto usanza di buon
vicino  ...  tanto  che'  il  vederlo  capitar  ogni tanto a mangiare
daccanto  al  fuoco  la  sua scodella di brovada la era diventata per
tutti  un'abitudine»;  sempre  nel testo di Ippolito Nievo dalla nota
dello  stesso autore si rileva che la «Brovada» era: «una minestra di
rape  grattugiate  e  messe  a bollire con pesto di prosciutto» e che
queste rape grattugiate si mangiavano anche crude come antipasto»;
    -  Guido  Piovene  (1907  -  1974)  in «Viaggio in Italia - 1957»
scrive:  «L'effluvio  degli  arrosti si unisce a quello acidulo della
brovada,  un  piatto  di rape bollite ed imbevute con gli umori della
vinaccia»;
    -  Padre  Davide Maria Turoldo (1916 - 1992) cita la «Brovada» in
un proverbio in lingua friulana: «duc lu san/che buine je uei/ma mior
je doman ...», ovvero «tutti lo sanno che la «Brovada» e' buona oggi,
ma migliore domani».
   E'  interessante  notare  la  rapa pure negli stemmi del comune di
Ovaro (Udine), che risale ad una deliberazione del Consiglio comunale
del  3  giugno  1950,  e nello stemma del Borgo San Rocco di Gorizia,
chiamato anche Borgo degli Ufiei (rape).
   La  «Brovada»  e'  sempre  stata  un  piatto povero per i poveri e
rappresenta  per  la  sua  semplicita'  e  storia  una  testimonianza
etnografica ed evolutiva della cucina del Friuli-Venezia Giulia.

                               Art. 7.

                              Controlli

   Il  controllo  sulla  conformita'  del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dagli  articoli  10  e  11  del  regolamento  (CE)  n. 510/2006. Tale
struttura  e'  l'Istituto  Nord  Est  Qualita' (INEQ) con sede in Via
Rodeano   n.   71  -  33038  San  Daniele  Del  Friuli  (Udine)  tel.
+390432-940349, fax +390432-943357, e-mail info@ineq.it .

                               Art. 8.

                            Etichettatura

   La  «Brovada»  viene  immessa al consumo nelle seguenti confezioni
chiuse ermeticamente:
    sacchetti di plastica per alimenti da 500 g, 600 g, 700 g, 800 g,
900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg;
    vaschette di plastica per alimenti da 100 g, 150 g, 200 g, 250 g,
300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g,
800  g,  850 g, 900 g, 950 g, 1 kg, 1,05 kg, 1,1 kg, 1,15 kg, 1,2 kg,
1,25 kg, 1,3 kg, 1,35 kg, 1,4 kg, 1,45 kg, 1,5 kg, 3 kg, 4 kg;
    secchielli di plastica per alimenti da 2,5 kg, 5 kg, 10 kg;
    vasi di vetro da 250 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g,
1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg.
   L'etichetta della «Brovada», deve essere obbligatoriamente apposta
su ogni singola confezione.
   Sulle etichette apposte sulle confezioni dovranno apparire:
   - il logo:

                ---->  Vedere logo a pag. 83   <----

   Il  logo  si  presenta  composto  sostanzialmente  da due elementi
principali, la grafica raffigurante la stilizzazione di una rapa e il
testo «BROVADA».
   Il  disegno  della  rapa si presenta con un segno grafico eseguito
manualmente  a cartoncino su una carta ruvida. Il risultato di questa
metodologia  e' ben riscontrabile nell'irregolarita' dei bordi che la
compongono. La parte del fogliame si presenta di colore verde Pantone
355,  mentre  il corpo che presenta dei tratti a sfumare per indicare
la  rotondita'  a  cono,  e' di colore rosso violaceo riferibile alla
scala Pantone 220.
   Il  disegno completo della rapa si presenta con una angolazione di
circa  20  gradi  rispetto  al suo asse verticale e si interseca, con
parte del suo fogliame, sotto la lettera «B» della dicitura «BROVADA»
scritta completamente in maiuscolo.
   Il  carattere  impiegato  per  il  testo  «BROVADA» e' il Palatino
Black,  mentre  per  il colore si fa riferimento al Pantone Blu 072 o
Blu 3005.
   Sotto  l'insieme  del logo, composto dai due elementi descritti in
precedenza, trova posto la dicitura:
     «DENOMINAZIONE  DI ORIGINE PROTETTA» battuta in maiuscolo con il
carattere  Palatino  Regular ma ampliato nella sua larghezza al 120%.
La  misura  di  questo testo e' pari alla lunghezza del «BROVADA». La
dicitura  porta nella cromia l'identico riferimento Pantone Blu 072 o
Blu 3005;
    - il simbolo comunitario;
    - l'anno di produzione della vinaccia;
    - l'indicazione del lotto di produzione.
   La denominazione «Brovada» DOP e' intraducibile.
   E'    vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
   E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a
nomi   o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non  abbiano
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.