Art. 2.



  1. Sono vietati:
   a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
   b)  qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
   c)  la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
   d)  gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di  un  cane  o  non  finalizzati  a  scopi curativi, con particolare
riferimento a:
    1) recisione delle corde vocali;
    2) taglio delle orecchie;
    3)  taglio  della  coda,  fatta eccezione per i cani appartenenti
alle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo  standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deve
essere  eseguito  e  certificato  da  un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell'animale;
   e)  la  vendita  e  la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
  2.  Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti  esclusivamente  con  finalita'  curative  e con modalita'
conservative  certificate  da  un  medico veterinario. Il certificato
veterinario  segue  l'animale  e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita' competenti.
  3.  Gli  interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo   sono  da  considerarsi  maltrattamento  animale  ai  sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
  4.  E'  fatto  obbligo  a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne  le  feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.