Art. 3. 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.