Art. 3.



  1.  Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di  Polizia  veterinaria»,  a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi  veterinari  sono  tenuti  ad  attivare  un  percorso  mirato
all'accertamento  delle  condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
  2.  I  Servizi  veterinari,  nel  caso  di  rilevazione  di rischio
potenziale  elevato,  in  base  alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate  a  persone,  animali  o  cose,  stabiliscono  le misure di
prevenzione   e   la   necessita'   di   un   intervento  terapeutico
comportamentale   da   parte   di   medici   veterinari   esperti  in
comportamento animale.
  3.I  Servizi  veterinari  devono  tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
  4.  I  proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono    a   stipulare   una   polizza   di   assicurazione   di
responsabilita'  civile  per  danni  contro terzi causati dal proprio
cane  e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.