Art. 4.



  1.  E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai sensi
dell'art. 3, comma 3:
   a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
   b)  a  chi  e'  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
   c)  a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
   d)  a  chiunque  abbia  riportato condanna, anche non definitiva o
decreto  penale  di  condanna,  per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter,  544-quater,  544-quinquies  del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
   e)  ai  minori  di  18  anni,  agli interdetti ed agli inabili per
infermita' di mente.