Art. 5.



  1.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze  armate,  di  Polizia,  di  Protezione  civile e dei Vigili del
fuoco.
  2.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e
all'art.  2,  comma  4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno
delle persone diversamente abili.
  3.  Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non
si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre
tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni
o dai comuni.