Art. 2. Maggiorazioni Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21.00 alle 2.00 nei giorni feriali e dalle 19.00 alle 1.00 nei giorni festivi. Si introducono, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni: Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge): 50%; Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%; Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%; Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%; Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%; Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%; Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%. Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili. Per prestazioni straordinarie di lavoro si intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere. Il Presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Rimini, 27 febbraio 2009 Il direttore provinciale: Cusimano