Art. 2.


                            Maggiorazioni


  Le  stesse  tariffe  sono  incrementate del 100% qualora riguardino
operazioni  svolte  in  orario  festivo e/o dalle 21.00 alle 2.00 nei
giorni  feriali  e  dalle  19.00  alle  1.00  nei  giorni festivi. Si
introducono, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:
   Maggiorazione   per   lavoro   effettuato   nei   giorni   festivi
(intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge): 50%;
   Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%;
   Maggiorazione  per  lavoro  straordinario  festivo diurno (dalle 6
alle 22): 65%;
   Maggiorazione  per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22
alle 6): 75%;
   Maggiorazione  per  lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22):
30%;
   Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato
(dalle 6 alle 22): 50%;
   Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6):
50%.
  Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
  Per   prestazioni  straordinarie  di  lavoro  si  intendono  quelle
effettuate oltre le 8 ore giornaliere.
  Il Presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  Bollettino  ufficiale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
   Rimini, 27 febbraio 2009
                                   Il direttore provinciale: Cusimano