IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che  istituisce  presso  il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   il   Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
«Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n. 297, recante
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
  Vista  la  direttiva  16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria,
del   commercio  e  dell'artigianato,  contenente  direttive  per  la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica;
  Vista  la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle
attivita'   produttive,   che   individua   i  soggetti  gestori  per
l'istruttoria  connessa  alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  17
febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il  decreto  10  luglio  2008  del  Ministro  dello sviluppo
economico  relativo  all'adeguamento  della direttiva 16 gennaio 2001
alla  nuova  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
  Visto  il  decreto  16  gennaio  2009  del  Ministro dello sviluppo
economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per
l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 2, comma
3 del decreto 10 luglio 2008;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  18  dicembre  2006  concernente  la registrazione, la
valutazione,   l'autorizzazione   e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche  (REACH),  che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche,  che  modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che abroga il
regolamento  (CEE)  n.  793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio  e  le  direttive  della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE  e  2000/21/CE  ed  in  particolare il considerando n. 74 e
l'art. 57;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del  16  dicembre  2008  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura  e  all'imballaggio  delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
                              Decreta:


                               Art. 1.


               Ambito operativo e risorse disponibili


  1.  Al  fine  di promuovere il rafforzamento della protezione della
salute  umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze
chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad
agevolare    programmi   di   sviluppo   sperimentale,   comprendenti
eventualmente   anche   attivita'   non   preponderanti   di  ricerca
industriale,  riguardanti  innovazioni  di  prodotto  e/o di processo
volte  a  sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente
preoccupanti»  che  rispondono  ai  criteri  di  cui  all'art. 57 del
regolamento CE 1907/2006 (REACH).
  2.  Ai  sensi  dell'art.  1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico  10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita' di
ricerca  industriale  e  di  sviluppo sperimentale s'intendono quelle
volte rispettivamente:
   a)  ad  acquisire  nuove  conoscenze,  da utilizzare per mettere a
punto  nuovi  prodotti,  processi  o servizi o permettere un notevole
miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la  creazione  di  componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca  industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
   b)  alla  concretizzazione dei risultati della ricerca industriale
mediante  le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota
e  dimostrativi,  nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti,
processi  o  servizi  ovvero  ad  apportare  modifiche  sostanziali a
prodotti  e  processi  produttivi  purche' tali interventi comportino
sensibili  miglioramenti  delle  tecnologie  esistenti; rientra nello
sviluppo  sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per
scopi  commerciali  e  di  progetti  pilota  destinati  a esperimenti
tecnologici  e/o  commerciali, quando il prototipo e' necessariamente
il  prodotto  commerciale  finale  e il suo costo di fabbricazione e'
troppo  elevato  per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di  convalida.  L'eventuale,  ulteriore  sfruttamento  di progetti di
dimostrazione  o  di  progetti pilota a scopo commerciale comporta la
deduzione  dei  redditi,  cosi'  generati,  dai costi ammissibili. Lo
sviluppo  sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o   le   modifiche  periodiche  apportate  a  prodotti,  processi  di
fabbricazione,  servizi  esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  3.  Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui
al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT). Sono, inoltre,
disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul
PON   Ricerca  e  Competitivita'  2007-2013,  destinate  a  programmi
riferiti  a  unita'  produttive  ubicate nei territori dell'obiettivo
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno
il  75%  dei  costi  sia  sostenuto nell'ambito delle medesime unita'
produttive.