IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attivita' produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto 10 luglio 2008; Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare il considerando n. 74 e l'art. 57; Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Decreta: Art. 1. Ambito operativo e risorse disponibili 1. Al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti» che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH). 2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle volte rispettivamente: a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno il 75% dei costi sia sostenuto nell'ambito delle medesime unita' produttive.