Art. 4. Presentazione delle domande La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalita' di cui ai successivi commi 5 e 6 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data. L'eventuale esaurimento delle risorse nazionali disponibili, prima del termine sopra indicato, comportera' la chiusura anticipata dello «sportello», fatta eccezione per le domande relative a programmi agevolabili con le risorse aggiuntive a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013 per i quali sara' possibile presentare le domande fino all'esaurimento delle citate risorse comunitarie e comunque non oltre il centoottantesimo giorno. 2. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunichera', mediante avviso a firma del direttore generale della D.G. per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituira' agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. 4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili. La riduzione proporzionale dell'agevolazione concedibile operera' sul contributo alla spesa e, ove necessario, sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in conto interessi. 5. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda tecnica, i cui fac-simile sono allegati al presente decreto (Allegato n. 1 - domanda presentata da singolo soggetto, allegato n. 2 - domanda presentata congiuntamente da piu' soggetti) devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identita'. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidita', nei termini di cui al comma 1 e a mezzo raccomandata a/r, al gestore concessionario prescelto tra quelli indicati nell'allegato n. 3 al presente decreto. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione. 6. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' soggetti, il modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al modulo per la richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.