Art. 5. Monitoraggio e controlli 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della direttiva, i soggetti beneficiari, i cui programmi sono stati agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici effettuate dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall'art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dell'art. 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all'art. 6, comma 8 della direttiva. 2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, i soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.