Art. 5.


                      Monitoraggio e controlli


  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  8 e 9 della
direttiva,  i  soggetti  beneficiari,  i  cui  programmi  sono  stati
agevolati  con  le  risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita'
2007-2013,  sono  tenuti  a  corrispondere  a  tutte  le richieste di
informazioni,  dati  e  rapporti  tecnici  periodici  effettuate  dal
Ministero,  in  ottemperanza  a quanto stabilito dal Regolamento (CE)
1083/2006,  allo  scopo  di  effettuare il monitoraggio dei programmi
agevolati.  Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire
e  a  favorire  lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli disposti dal
Ministero  nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione
europea  e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia,
anche  mediante  ispezioni  e  sopralluoghi, al fine di verificare lo
stato   di   avanzamento   dei  programmi  e  le  condizioni  per  il
mantenimento  delle  agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in
particolare,  dall'art.  60  del  regolamento (CE) 1083/2006, nonche'
dell'art.  16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti
le  modalita',  i  tempi  e  gli obblighi dei soggetti beneficiari in
merito  alle  suddette  attivita'  di  verifica saranno contenute nel
decreto di concessione di cui all'art. 6, comma 8 della direttiva.
  2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul
PON  Ricerca  e Competitivita' 2007-2013, i soggetti beneficiari sono
tenuti  ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma
agevolato,  con  le  modalita'  allo scopo individuate dal Ministero,
evidenziando  che  lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse
del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1083/2006
e del Regolamento (CE) 1828/2006.