Art. 5.


  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente    articolo,    avra'   inizio   il   collocamento   della
quattordicesima  tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10  per  cento  dell'ammontare  nominale  massimo  offerto  nell'asta
«ordinaria»  relativa  alla  tranche  di  cui all'art. 1 del presente
decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9  luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta della
tredicesima  tranche.  La  tranche  supplementare verra' collocata al
prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche
di  cui  all'art.  1  del  presente decreto e verra' assegnata con le
modalita'  indicate  negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25
gennaio  2008,  in  quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
«Eventuali  offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 31 marzo 2009.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.