Art. 2.


  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno
30  marzo  2009,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate negli
articoli  9  e  10  del  citato  decreto  del  25 agosto 2008, con la
seguente    integrazione:    «Eventuali    offerte   che   presentino
l'indicazione  di  titoli  di  scambio  da versare in regolamento dei
titoli in emissione non verranno prese in considerazione».
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.