Art. 4. Sanzioni Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.