Art. 2.


  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
in   attuazione   degli  obblighi  previsti  dall'art.  5,  comma  1,
dell'Ordinanza   Ministeriale   18   dicembre  2008,  predispone  una
procedura  semplificata per il rilascio di un'autorizzazione entro il
termine  di  4  mesi  dalla  presentazione  della  domanda qualora la
modifica  relativa  alla  sostanza  amaricante  non  influisca  sulle
caratteristiche del preparato ne' sulla sua efficacia.
  2.  I  produttori  di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale 18
dicembre  2008  presentano  al  Ministero  del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  entro  30 giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  ordinanza,  la  domanda di adeguamento delle
autorizzazioni.
  3.  Le  aziende  possono  continuare  le  attivita' produttive gia'
autorizzate  fino  al centoventesimo giorno dalla pubblicazione della
presente   Ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. Fino alla stessa data possono essere concesse, nel rispetto
dell'ordine cronologico delle domande, autorizzazioni alla produzione
per  le  quali  l'istanza  sia  stata  presentata prima della data di
entrata  in  vigore dell'ordinanza di cui all'art. 1 e possono essere
effettuate le conseguenti attivita' produttive.