Art. 2. 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, predispone una procedura semplificata per il rilascio di un'autorizzazione entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche del preparato ne' sulla sua efficacia. 2. I produttori di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di adeguamento delle autorizzazioni. 3. Le aziende possono continuare le attivita' produttive gia' autorizzate fino al centoventesimo giorno dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fino alla stessa data possono essere concesse, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande, autorizzazioni alla produzione per le quali l'istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui all'art. 1 e possono essere effettuate le conseguenti attivita' produttive.