Art. 2. 1. II Commissario delegato provvede a trasferire le risorse finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale, cosi come disposto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 8, del'ordinanza di protezione civile n. 3746 del 12 marzo 2009. 2. Sono fatti salvi gli atti adottati dal Commissario delegato dal 1°gennaio 2009 fino al 2 febbraio 2009.