Art. 2.



  1.  II  Commissario  delegato  provvede  a  trasferire  le  risorse
finanziarie  giacenti sulla contabilita' speciale, cosi come disposto
dagli  articoli 5, comma 1, e 6, comma 8, del'ordinanza di protezione
civile n. 3746 del 12 marzo 2009.
  2.  Sono fatti salvi gli atti adottati dal Commissario delegato dal
1°gennaio 2009 fino al 2 febbraio 2009.