Art. 5.



  1.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
protezione  civile,  rimane  estraneo  ad  ogni rapporto contrattuale
posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1° aprile 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi