Art. 2.

        Attivita' successive all'istituzione dell'OTA Italia
  1.  L'OTA  Italia  predispone, sentiti gli operatori, uno schema di
regolamento   inteso   a   definire,  unitamente  alle  modalita'  di
interlocuzione  con  gli  operatori,  le  regole  da seguire ad opera
dell'OTA  Italia  per  esperire  il  tentativo di conciliazione e per
definire  il  contenzioso,  attraverso il richiamo delle prescrizioni
dei  regolamenti  dell'Autorita'  applicabili  agli  operatori e, ove
necessario, proponendo gli opportuni e necessari adattamenti.
  2.  L'OTA  Italia  predispone lo schema contrattuale per l'adesione
degli  operatori  mediante sottoscrizione. Lo schema dovra' prevedere
l'impegno   degli   operatori   a   rispettare  le  prescrizioni  del
regolamento  per  il  funzionamento  dell'OTA  Italia  e dei relativi
allegati  e a non presentare istanza all'Autorita' per la risoluzione
della   controversia   ai   sensi   dell'art.  23  del  codice  delle
comunicazioni  elettroniche  prima  che  sia  stato  infruttuosamente
esperito   il   tentativo   di  conciliazione.  Le  prescrizioni  dei
regolamenti  dell'Autorita'  prevalgono  sulle  clausole contrattuali
eventualmente  contrastanti  e  trovano  comunque applicazione ove si
prospetti un dubbio interpretativo.
  3.  Entro  quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente, l'OTA
Italia  sottopone  al  Consiglio  per  l'approvazione,  lo schema del
regolamento  di funzionamento e lo schema di contratto per l'adesione
degli operatori di cui al comma 2.