Art. 2. Attivita' successive all'istituzione dell'OTA Italia 1. L'OTA Italia predispone, sentiti gli operatori, uno schema di regolamento inteso a definire, unitamente alle modalita' di interlocuzione con gli operatori, le regole da seguire ad opera dell'OTA Italia per esperire il tentativo di conciliazione e per definire il contenzioso, attraverso il richiamo delle prescrizioni dei regolamenti dell'Autorita' applicabili agli operatori e, ove necessario, proponendo gli opportuni e necessari adattamenti. 2. L'OTA Italia predispone lo schema contrattuale per l'adesione degli operatori mediante sottoscrizione. Lo schema dovra' prevedere l'impegno degli operatori a rispettare le prescrizioni del regolamento per il funzionamento dell'OTA Italia e dei relativi allegati e a non presentare istanza all'Autorita' per la risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 23 del codice delle comunicazioni elettroniche prima che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Le prescrizioni dei regolamenti dell'Autorita' prevalgono sulle clausole contrattuali eventualmente contrastanti e trovano comunque applicazione ove si prospetti un dubbio interpretativo. 3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente, l'OTA Italia sottopone al Consiglio per l'approvazione, lo schema del regolamento di funzionamento e lo schema di contratto per l'adesione degli operatori di cui al comma 2.