Art. 3. Struttura dell'OTA Italia 1. Il Consiglio nomina il Presidente dell'OTA Italia tra i soggetti, esterni all'Autorita', di riconosciuta competenza in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Il Presidente non potra' essere scelto tra il management o il personale di operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o di operatori televisivi; nel corso del mandato, egli non potra' intrattenere con operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o con operatori televisivi rapporti di consulenza e/o altri rapporti di collaborazione. 2. Con provvedimento motivato, il Consiglio dell'Autorita' puo' rimuovere il Presidente dell'OTA Italia dall'incarico qualora sopraggiungano circostanze tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio o il buon funzionamento dell'organismo. 3. Il Presidente dell'OTA Italia si avvale di personale dell'Autorita', fatta salva la possibilita' di ricorrere, in casi particolari, alla consulenza di esperti esterni. 4. Il limite massimo di dipendenti dell'Autorita' di cui il Presidente dell'OTA Italia puo' avvalersi e' individuato dal Consiglio in sede di approvazione del regolamento per il funzionamento dell'OTA Italia. Con propria determina il segretario generale individua nominativamente i dipendenti dell'Autorita' chiamati a collaborare con il Presidente dell'OTA Italia.