Art. 3.

                      Struttura dell'OTA Italia
  1.  Il  Consiglio  nomina  il  Presidente  dell'OTA  Italia  tra  i
soggetti,   esterni  all'Autorita',  di  riconosciuta  competenza  in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Il Presidente
non  potra'  essere  scelto  tra  il  management  o  il  personale di
operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o di operatori
televisivi;  nel  corso del mandato, egli non potra' intrattenere con
operatori   del   settore  delle  comunicazioni  elettroniche  o  con
operatori  televisivi  rapporti  di  consulenza e/o altri rapporti di
collaborazione.
  2.  Con  provvedimento  motivato,  il Consiglio dell'Autorita' puo'
rimuovere   il   Presidente  dell'OTA  Italia  dall'incarico  qualora
sopraggiungano  circostanze  tali da comprometterne l'indipendenza di
giudizio o il buon funzionamento dell'organismo.
  3.   Il   Presidente   dell'OTA   Italia  si  avvale  di  personale
dell'Autorita',  fatta  salva  la  possibilita' di ricorrere, in casi
particolari, alla consulenza di esperti esterni.
  4.  Il  limite  massimo  di  dipendenti  dell'Autorita'  di  cui il
Presidente   dell'OTA   Italia  puo'  avvalersi  e'  individuato  dal
Consiglio   in   sede   di   approvazione   del  regolamento  per  il
funzionamento  dell'OTA  Italia.  Con propria determina il segretario
generale   individua   nominativamente  i  dipendenti  dell'Autorita'
chiamati a collaborare con il Presidente dell'OTA Italia.