Art. 4.

           Rapporti dell'OTA Italia con i diversi soggetti
  1.  Nello  svolgimento  delle  proprie attivita', l'OTA Italia puo'
consultare  gli operatori aderenti allo schema contrattuale e, se del
caso, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori,
al  fine  di  acquisire elementi utili all'analisi delle tematiche di
propria competenza.
  2. Il Presidente dell'OTA Italia puo' essere chiamato dal Consiglio
e  dalla  Commissione per le infrastrutture e le reti a riferire, con
relazioni  o  tramite  apposita  audizione, su specifiche questioni o
particolari attivita' affidate all'organismo.