Art. 4. Rapporti dell'OTA Italia con i diversi soggetti 1. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'OTA Italia puo' consultare gli operatori aderenti allo schema contrattuale e, se del caso, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, al fine di acquisire elementi utili all'analisi delle tematiche di propria competenza. 2. Il Presidente dell'OTA Italia puo' essere chiamato dal Consiglio e dalla Commissione per le infrastrutture e le reti a riferire, con relazioni o tramite apposita audizione, su specifiche questioni o particolari attivita' affidate all'organismo.