Art. 5.

                     Norme transitorie e finali
  1.  Sulla  base  dell'esame  periodico delle attivita' svolte e dei
risultati   conseguiti,   oltre   che   del   quadro  degli  obblighi
regolamentari   vigenti,   l'Autorita'  valutera'  l'opportunita'  di
modificare   le   competenze  dell'OTA  Italia  o  di  prevederne  la
cessazione, trascorso un periodo di tre anni.
  2.  Fino  all'approvazione  del regolamento di funzionamento di cui
all'art.  2,  comma 1, il Presidente dell'OTA Italia potra' avvalersi
di  tre  funzionari  dell'Autorita',  uno  dei  quali con funzioni di
segretario,   individuati   con  apposita  determina  del  segretario
generale.
  3.  Le  spese  per il funzionamento dell'OTA Italia, da determinare
con  il  provvedimento  di  nomina  di cui all'art. 3, graveranno sul
bilancio di competenza 2009 dell'Autorita', e sui bilanci successivi,
nel capitolo di spesa della Direzione reti e servizi di comunicazione
elettronica   n.  1091186  dedicato  a  «Spese  per  l'attuazione  di
programmi  di  attivita',  compresi  gli oneri per convenzioni, studi
ricerche, consulenze, gruppi di lavoro».
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   Italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Autorita'.
   Napoli, 18 marzo 2009

                                              Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria