Art. 5. Norme transitorie e finali 1. Sulla base dell'esame periodico delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti, oltre che del quadro degli obblighi regolamentari vigenti, l'Autorita' valutera' l'opportunita' di modificare le competenze dell'OTA Italia o di prevederne la cessazione, trascorso un periodo di tre anni. 2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento di cui all'art. 2, comma 1, il Presidente dell'OTA Italia potra' avvalersi di tre funzionari dell'Autorita', uno dei quali con funzioni di segretario, individuati con apposita determina del segretario generale. 3. Le spese per il funzionamento dell'OTA Italia, da determinare con il provvedimento di nomina di cui all'art. 3, graveranno sul bilancio di competenza 2009 dell'Autorita', e sui bilanci successivi, nel capitolo di spesa della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica n. 1091186 dedicato a «Spese per l'attuazione di programmi di attivita', compresi gli oneri per convenzioni, studi ricerche, consulenze, gruppi di lavoro». La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Napoli, 18 marzo 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria