Art. 14.



  L'aggiudicazione   dei   BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine
crescente  dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
  Nel  caso  in  cui  le  richieste  formulate  al rendimento massimo
accolto  non  possano  essere  totalmente  soddisfatte, si procede al
riparto pro-quota.
  Le  richieste  risultate  aggiudicate  vengono  regolate  ai prezzi
corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.