Art. 2.



  Sono  escluse  automaticamente  dall'asta le richieste effettuate a
rendimenti  inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato
in base alle seguenti modalita':
   a)  nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal   rendimento   piu'   basso,   costituiscono   la  seconda  meta'
dell'importo  nominale  in  emissione;  nel  caso  di  domanda totale
inferiore  all'offerta,  si  determina  il rendimento medio ponderato
delle  richieste  che,  ordinate a partire dal rendimento piu' basso,
costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
   b)  si  individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente
al  rendimento  medio  ponderato  di  cui al punto a) decurtato di 25
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
  In  caso  di  esclusione  ai  sensi  del  primo  comma del presente
articolo,   il   rendimento  medio  ponderato  di  aggiudicazione  si
determina  sottraendo  dalla  quantita' totale offerta dall'emittente
una  quantita'  pari  a  quella  esclusa.  Le  richieste escluse sono
assegnate  ad  un  rendimento  pari  al  maggiore  tra  il rendimento
ottenuto  sottraendo  10  punti  base  al  rendimento  minimo accolto
nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.