Art. 8.



  Le  richieste  di  acquisto  da parte degli operatori devono essere
formulate   in   termini  di  rendimento.  Tali  rendimenti  sono  da
considerare  lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice
riferita all'anno di 360 giorni.
  Le  richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete
nazionale   interbancaria   e   devono  contenere  sia  l'indicazione
dell'importo  dei  BOT  che  si intende sottoscrivere sia il relativo
rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del
rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.
  I  rendimenti  indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in
termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto
percentuale o multiplo di tale cifra.
  L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a
1.500.000 euro di capitale nominale.
  Le  richieste  di  ciascun  operatore  che indichino un importo che
superi,  anche  come  somma  complessiva  di esse, quello offerto dal
Tesoro  sono  prese  in  considerazione  a  partire  da quella con il
rendimento  piu'  basso  e  fino  a concorrenza dell'importo offerto,
salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
  Le   richieste   di   importo   non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.