Art. 2. 1. A bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale di merci, in conformita' dell'art. 1 del presente decreto, deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si e' raggiunto il territorio italiano, nonche', per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno: il nome, l'indirizzo e la firma del mittente; il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore; il nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate; il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto; la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonche' il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi; il, peso lordo o la quantita', altrimenti espressa, delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.