Art. 2.

  1.  A  bordo  del  veicolo  che  effettua  trasporto  di cabotaggio
stradale  di  merci, in conformita' dell'art. 1 del presente decreto,
deve  essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza
comunitaria,  per  ogni  richiesta  degli  Organi  di  controllo,  la
documentazione  che provi chiaramente il trasporto internazionale nel
corso  del quale si e' raggiunto il territorio italiano, nonche', per
ogni  trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che
riporti almeno:
   il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
   il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
   il  nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la
data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
   il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di
consegna previsto;
   la   descrizione   della   merce   e  del  suo  imballaggio  nella
terminologia  comune  e,  per  le  merci pericolose, la denominazione
generalmente  riconosciuta nonche' il numero di colli, i contrassegni
speciali ed i numeri riportati su di essi;
   il, peso lordo o la quantita', altrimenti espressa, delle merci;
   il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.