Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 9 aprile 2009, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 luglio 2003, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione». Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.