Art. 2.

  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 9
aprile 2009, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli
6  e  7  del  citato  decreto  del  23  luglio  2003, con la seguente
integrazione:
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione».
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.