Art. 5.

  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo,  avra'  inizio il collocamento della dodicesima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla
tranche  di  cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo
massimo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini,
per  eccesso  o  per  difetto  a  seconda  che  le  ultime  tre cifre
dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.
  Tale   tranche   supplementare   sara'   riservata  agli  operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.159  del  9  luglio  1999,  che  abbiano partecipato all'asta della
undicesima tranche.
  La   tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo  di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'art.  1  del presente decreto e verra' assegnata con le modalita'
indicate  negli  articoli  11  e  12 del citato decreto del 23 luglio
2003, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 14 aprile 2009.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  con durata residua equivalente a
dieci  anni,  ivi  compresa  quella  di  cui  all'art. 1 del presente
decreto,  ed  il  totale  complessivamente  assegnato, nelle medesime
aste,   agli   operatori   ammessi   a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.