Art. 10. 1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi. 2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile puo' essere impiegato in attivita' di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall'emergenza. Al predetto personale e' attribuita una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento. Al medesimo personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, e' attribuita una speciale indennita' operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego. 4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 1, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. 5. Al fine di assicurare la complessiva funzionalita' del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale, delle predette Amministrazioni, gia' in servizio presso il Dipartimento. 6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. 7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o corrispondenti, quale che sia il titolo originario del comando o della messa a disposizione, puo' essere impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. 8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonche' il personale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n.3489, di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dovra' prestare servizio anche presso il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovvero presso i Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate dai contesti emergenziali in corso nella Regione Abruzzo. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle Strutture di provenienza ad eccezione dell'eventuale trattamento economico accessorio che e' corrisposto, relativamente ai giorni di effettivo impiego presso il Dipartimento della protezione civile, nella stessa misura del personale che presta servizio presso il Dipartimento medesimo. La durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma, nonche' quella dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. 9. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, puo' essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile. 10. Agli oneri di cui al presente articolo, ove non diversamente disciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita'.