Art. 10.



  1.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e maggiori esigenze del
Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche
in sede locale delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimo
e'   autorizzato   ad   avvalersi  di  personale  militare  e  civile
appartenente  a  pubbliche  amministrazioni e ad enti pubblici, anche
locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli
interessati,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa generale in
materia  di  mobilita'  nel  rispetto  dei termini perentori previsti
dall'art.  17,  comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le
medesime   finalita'  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale
o  prevalente  capitale  pubblico,  ovvero  da  societa' che svolgono
istituzionalmente  la  gestione  di servizi pubblici, previo consenso
delle  medesime  societa',  per  collaborazioni  a  tempo pieno e con
rimborso  degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche'
degli oneri contributivi ed assicurativi.
  2.  Per  le  esigenze  di  cui al comma 1, il Capo del Dipartimento
della protezione civile, e' autorizzato ad avvalersi di personale con
contratto  di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di
cinquanta unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed
in  deroga  all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed
all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3.  In  relazione  alle  eccezionali  esigenze connesse al contesto
emergenziale  in  atto nella regione Abruzzo il personale titolare di
contratto   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   del
Dipartimento   della  protezione  civile  puo'  essere  impiegato  in
attivita'   di   protezione  civile  in  sede  ovvero  nei  territori
interessati  dall'emergenza.  Al predetto personale e' attribuita una
speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione
del  trattamento  di  missione,  forfetariamente  parametrata su base
mensile  al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni
di  effettivo  impiego  in  loco  previa  autorizzazione del Capo del
dipartimento.  Al  medesimo  personale, in relazione alle particolari
condizioni  di  prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggiori
esigenze  connesse  al  contesto  emergenziale  in atto nella regione
Abruzzo,    e'   attribuita   una   speciale   indennita'   operativa
omnicomprensiva  forfetariamente  parametrata  su base mensile al 20%
del  trattamento  economico  lordo commisurata ai giorni di effettivo
impiego.
  4.   Ad  eccezione  delle  competenze  accessorie,  comprensive  di
eventuali  specifiche  indennita'  di funzione, gli oneri relativi al
trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche
amministrazioni  e  ad  enti  pubblici,  anche  locali,  chiamato  in
servizio  ai  sensi  del  comma  1,  sono posti, anche in deroga alla
normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  5.   Al   fine  di  assicurare  la  complessiva  funzionalita'  del
Dipartimento   della  protezione  civile  in  relazione  al  contesto
emergenziale  in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economico
fondamentale  attinente  alle  posizioni  di  comando  del  personale
appartenente  alle  Forze  di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a carico
delle  amministrazioni  di  appartenenza in deroga a quanto stabilito
dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  91, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244. In relazione alle nuove e maggiori esigenze
del  Dipartimento  della protezione civile connesse all'espletamento,
anche  in  sede  locale,  delle  attivita'  di emergenza, la presente
disposizione   si   applica   anche   al  personale,  delle  predette
Amministrazioni, gia' in servizio presso il Dipartimento.
  6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in
atto  nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo di
sicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato
Sottosegretario  di  Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito il trattamento
economico  di  cui  all'art.  22  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
  7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile,  in  posizione  di comando o corrispondenti, quale che sia il
titolo  originario  del  comando  o  della messa a disposizione, puo'
essere  impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contesto
emergenziale in atto nella regione Abruzzo.
  8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso la
Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art.
1,  comma  3,  del  decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, nonche' il
personale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  dell'Ordinanza  del  Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  del  29  dicembre  2005,  n.3489,  di  cui
all'articolo  8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  19  marzo 2008, n. 3663, e di cui all'articolo 1,
comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16  aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo del
Dipartimento  della protezione civile, dovra' prestare servizio anche
presso  il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovvero
presso  i  Comuni  interessati  dallo  stato  di  emergenza di cui al
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009,
in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate dai
contesti  emergenziali  in  corso  nella Regione Abruzzo. Il relativo
trattamento  economico rimane a carico delle Strutture di provenienza
ad  eccezione  dell'eventuale trattamento economico accessorio che e'
corrisposto,  relativamente  ai giorni di effettivo impiego presso il
Dipartimento   della  protezione  civile,  nella  stessa  misura  del
personale  che  presta  servizio  presso il Dipartimento medesimo. La
durata  dei  contratti  a tempo determinato di cui al presente comma,
nonche'  quella  dei contratti a tempo determinato e dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente in
servizio  presso il Dipartimento della protezione civile e' prorogata
fino  al  termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali
eventi  sismici  che  hanno  interessato  la provincia di l'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
  9.  Il  personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile  in
servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretario
di   Stato,  incaricato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, puo' essere impiegato per le
maggiori  esigenze  connesse  al  contesto emergenziale in atto nella
regione  Abruzzo.  Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento
economico  accessorio  sono  posti  a  carico  del Dipartimento della
protezione civile.
  10.  Agli  oneri  di cui al presente articolo, ove non diversamente
disciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile
della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  che  presenta  la
necessaria disponibilita'.