Art. 11.


  1.  All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo
il  comma  2  del  predetto  articolo 5 e' aggiunto il seguente comma
«2-bis.  In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e
con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa
appartenente  alla  protezione  civile  della  Regione  Abruzzo e del
Centro  funzionale  regionale,  direttamente  impegnato  in attivita'
emergenziali  ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi
compresi i responsabili di strutture organizzative, e' autorizzata la
corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite
da   quantificarsi   sulla   base   delle   specifiche  categorie  di
appartenenza.  Al personale con qualifica dirigenziale e' corrisposto
un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli
oneri  di  cui  al  presente  comma si provvede a carico del bilancio
della regione Abruzzo».
  2.  Per  il  soddisfacimento  delle nuove e maggiori esigenze della
regione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delle
attivita'  di  emergenza,  la  medesima  Regione  e'  autorizzata  ad
avvalersi  di  personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite di dieci unita', sulla base di una scelta di
carattere  fiduciario  ed  in  deroga  all'art.  7  e  53 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, all'art. 1, comma 1180, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per l'espletamento delle attivita' tecnico scientifiche da porre
in  essere  per  il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo e'
autorizzata   ad   avvalersi   della   collaborazione   degli  ordini
professionali regionali.
  4.  Agli  oneri  derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico del
bilancio della regione Abruzzo.
  5.  All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n.
3754  del  2009  dopo  le  parole  «delle  Regioni»  sono aggiunte le
parole «e degli Enti locali».