Art. 13.


  1.  Il  comma  1  dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e' sostituito dal
seguente:  «1.  In  favore  del  personale direttamente impegnato dal
Prefetto  dell'Aquila  e  dai  Prefetti  degli Uffici territoriali di
Governo  della  regione  Abruzzo  con  apposito ordine di servizio in
attivita'  necessarie  al superamento dell'emergenza, e' autorizzata,
fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di
150  ore  mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera
prefettizia,  ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
a   quelli  dell'Area  I  dell'Amministrazione  Civile  dell'interno,
direttamente   impegnati   in  attivita'  necessarie  al  superamento
dell'emergenza,   e'   corrisposta,  fino  al  31  maggio  2009,  una
indennita'  mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari
al  20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista
dai  rispettivi  ordinamenti.  Al  personale  del Corpo Nazionale dei
Vigili  del  Fuoco  direttamente  impegnato in attivita' connesse con
l'emergenza   e'   autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  per
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  prestato  nel
limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e
di  150  ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del
personale  in  servizio  presso  i  Centri  di  Assistenza  e  Pronto
Intervento,  impiegato  nell'emergenza,  e'  autorizzata,  fino al 31
maggio  2009,  la corresponsione di compensi per lavoro straordinario
effettivamente  prestato  nel  limite  massimo  di  150  ore  mensili
pro-capite.  In  favore  del personale delle Forze di Polizia e delle
Forze   Armate  direttamente  impegnato  in  attivita'  connesse  con
l'emergenza   e'   autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  per
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  prestato  nel
limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.
Al  sopra  citato personale comandato fuori sede, e' corrisposto, ove
previsto,   il   trattamento   di   missione   secondo  i  rispettivi
ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
e'   corrisposta,   altresi',   in   relazione  al  servizio  svolto,
l'indennita'  di  ordine  pubblico. Le spese di cui al presente comma
debitamente  documentate  sono  trasmesse  ai  fini  del  rimborso al
Dipartimento della protezione civile».
  2.  Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento
dell'emergenza,   e'   autorizzata   la   spesa   per   la  gestione,
l'approvvigionamento   e  la  manutenzione  delle  attrezzature,  dei
carburanti  e  dei  mezzi  del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile e del Dipartimento della
Pubblica   Sicurezza   nonche'   per   gli  oneri  necessari  per  il
funzionamento  dei  sistemi  di  telecomunicazioni,  per le dotazioni
individuali  del  personale e per i richiami del personale volontario
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente
comma  debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al
Dipartimento della protezione civile.
  3.  Il  Dipartimento  dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, e', altresi', autorizzato ad attuare con urgenza
un  programma  di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di
Pronto  Intervento  del  Ministero  dell'Interno impiegati nelle zone
terremotate  per  fornire  strutture  per  l'assistenza continua alla
popolazione,  in  base  a  specifici  programmi  da  sottoporre  alla
preventiva  approvazione  del  Commissario  delegato anche al fine di
assicurare  la  compatibilita' con le risorse finanziarie disponibili
per l'attuazione della presente ordinanza.
  4.  Per  i  contratti per lavori, servizi e forniture necessari per
gli  interventi  di  emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  e'  autorizzato ad
avvalersi  delle  deroghe  di  cui  all'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
  5.  Per  le  medesime  finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento
della  protezione  civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di
materiali  di  pronto  intervento  e  di  assistenza alla popolazione
avvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamente
espletate  per  l'acquisizione  dei  predetti  materiali,  con  oneri
stimati in complessivi 20 milioni di euro.
  6.  In  favore  del  personale  direttamente  impegnato  nella sala
operativa   del  Ministero  dell'interno  risultante  dall'ordine  di
servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico  e  della  Difesa  Civile  e' autorizzata, fino al 31 maggio
2009,  la  corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  prestato  nel limite massimo di 70 ore
mensili  pro-capite.  Le  spese  di cui al presente comma debitamente
documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della
protezione civile.