Art. 13. 1. Il comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e' sostituito dal seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno, direttamente impegnati in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell'emergenza, e' autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009. Al sopra citato personale comandato fuori sede, e' corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e' corrisposta, altresi', in relazione al servizio svolto, l'indennita' di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile». 2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza, e' autorizzata la spesa per la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonche' per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. 3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e', altresi', autorizzato ad attuare con urgenza un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento del Ministero dell'Interno impiegati nelle zone terremotate per fornire strutture per l'assistenza continua alla popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di assicurare la compatibilita' con le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della presente ordinanza. 4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione avvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamente espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, con oneri stimati in complessivi 20 milioni di euro. 6. In favore del personale direttamente impegnato nella sala operativa del Ministero dell'interno risultante dall'ordine di servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e' autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.