Art. 15. 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2009 Il Presidente: Berlusconi