Art. 3.



  1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3754  del  9  aprile  2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche
avvalendosi  dei  Sindaci, e' autorizzato» e' sostituito dal seguente
«Sulla  base  delle  direttive  del  Commissario  delegato  i sindaci
provvedono».
  2.  Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile
n.  3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «2. I benefici
economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei
familiari   per   i   quali   sia  stata  reperita  una  sistemazione
alloggiativa   alternativa   ai   sensi  dell'articolo  1,  comma  2,
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3753 del 6 aprile 2009. Il
Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a trasferire al
Presidente  della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui
hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti
risorse finanziarie».
  3.  Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile
n.  3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «3. I benefici
economici  di  cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di
reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al
comma  1,  e  fino  al  31  dicembre  2009,  salvo  che  non si siano
realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».