Art. 3. 1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato» e' sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono». 2. Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie». 3. Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».