Art. 5.



  1.  Dopo  l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754
del  9  aprile  2009 e' aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine di
impedire  condotte  criminose  nell'ambito  dei territori colpiti dal
sisma,  il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  deroga al
contingente  indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad
impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e
la  protezione  degli  insediamenti ubicati nei comuni individuati ai
sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unita'».