Art. 6.



  1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conti
correnti  bancari  o postali fruttiferi, di cui all'articolo 5, comma
3,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3753 del 6 aprile 2009,
sono  effettuati  con  ordini di bonifico od altri strumenti previsti
dalla  normativa  vigente con diretta imputazione sui predetti conti.
Attraverso  apposita  documentazione il Dipartimento della protezione
civile  attesta  la  corrispondenza  tra  i prelevamenti dai predetti
conti  e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli
interventi  effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti
dei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet del
Dipartimento della protezione civile.