Art. 7.



  1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative
finalizzate  al  superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila
provvede,  in  qualita'  di  soggetto  attuatore,  avvalendosi  delle
deroghe  di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n.
3753 del 6 aprile 2009.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 1 la Provincia
dell'Aquila e' autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza
e   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle opere e degli interventi di competenza, una volta
emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ogni
altro  adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza
e  del  verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.