Art. 7. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila provvede, in qualita' di soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 la Provincia dell'Aquila e' autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.