Art. 9. 1. Al fine di garantire la massima funzionalita' ed efficienza delle attivita' connesse alla realizzazione degli interventi indifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono poste in essere in collaborazione con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.