Art. 9.



  1.  Al  fine  di  garantire  la massima funzionalita' ed efficienza
delle   attivita'   connesse   alla  realizzazione  degli  interventi
indifferibili  su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo
1,  comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile
2009,  sono  poste  in essere in collaborazione con il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.