Art. 19.

                  Conservazione delle registrazioni


  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni  della  totalita'  dei  programmi trasmessi nel periodo
della   campagna   elettorale  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione   dell'eventuale   procedimento,   le  registrazioni  dei
programmi  in  ordine  ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione  di  disposizioni  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515,
della    legge   22   febbraio   2000,   n.   28,   del   codice   di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  della  legge 20 luglio 2004, n. 215,
nonche'   di   quelle  emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento.