Art. 23. Modalita' di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali 1. Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il committente e l'acquirente del sondaggio; c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»; d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento; f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio. 2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita' e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 1 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 1 e' sempre evidenziata con apposito riquadro. 4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 1 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili. 5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori. 6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita' indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l'autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalita' di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.