Art. 23.

     Modalita' di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali


  1.  Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la
diffusione  o  pubblicazione  integrale  o parziale dei risultati dei
sondaggi    politici,    da    chiunque    divulgata,   deve   essere
obbligatoriamente   corredata   da  una  «nota  informativa»  che  ne
costituisce  parte  integrante e contiene le seguenti indicazioni, di
cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
   a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
   b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
   c)  i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se  si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non
rappresentativo»;
   d)  il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
   e)   il   numero   delle  persone  interpellate  e  l'universo  di
riferimento;
   f)  il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
   g)  la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna
domanda;
   h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  2.  I  sondaggi  di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi
soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella
loro  integralita'  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al
medesimo comma 1 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio  dei Ministri http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  3.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la «nota informativa» di cui al comma 1 e' sempre evidenziata
con apposito riquadro.
  4.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 1
appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
  5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
«nota informativa» di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.
  6.  Quando  emittenti  o organi di stampa diffondono la notizia, da
chiunque  divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare
se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita' indicate
nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel
caso  in  cui  tali  precisazioni non siano state date all'atto della
diffusione  della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di
stampa  devono,  se  l'autore  della  notizia le fornisce, riportare,
entro  ventiquattro  ore, le precisazioni integrative richieste dalla
legge  sul  mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il
medesimo  rilievo,  per  fascia  oraria, collocazione caratteristiche
editoriali,  con  cui  i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In
caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalita'
di  cui  sopra,  la  precisazione  che  si  tratta  di  sondaggio non
rispondente alle prescrizioni di legge.