Art. 3.

            Riparto degli spazi di comunicazione politica


  1.  Ai  fini  del  presente  capo I, in applicazione della legge 22
febbraio  2000,  n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica  nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione politica
riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
   a)  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per
il  settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in
proporzione  alla  loro  forza  parlamentare  tra  i  soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, punto I, lettere a), b), c) e d);
   b)  nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale  ai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punto II, con criterio paritario
tra tutti i soggetti concorrenti.
  2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il  principio  delle  pari  opportunita'  tra gli aventi diritto puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche  nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna
di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi'
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti  che  rivolgono  domande ai partecipanti. In ogni caso la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei  confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve essere
effettuata   su   base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi  di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e procedendo
comunque   entro  la  settimana  successiva  alle  compensazioni  che
dovessero  eccezionalmente  rendersi  necessarie. Ove possibile, tali
trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la
fruizione anche ai non udenti.
  3.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri soggetti, anche nella
medesima  trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante.  Nelle  trasmissioni  interessate  e' fatta menzione della
rinuncia.
  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le
ore  7,00  e  le  ore  24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all'interno  della  fascia  oraria  compresa tra le ore 7,00 e le ore
1,00 del giorno successivo.
  5.  I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente  comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita'.
  6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  7.  Le  trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.