Art. 2. 1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nelle attivita' da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad effettuare anticipazioni finanziarie alla contabilita' speciale n. 5146 intestata alla Missione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del Fondo della protezione civile. 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno disponibili le risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009. 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 sono cosi' sostituiti: «1. Ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, sono attribuiti i poteri di nomina di commissari ad acta, gia' previsti dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 in capo al gestore del consorzio unico, per i debiti degli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti dei consorzi di bacino soppressi, nonche' i poteri di nomina di commissari ad acta per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico, successivamente alla data del 24 luglio 2008, e per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei commissari ad acta e' subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino. 2. Per l'attuazione del presente articolo i commissari ad acta procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali, con spese a carico degli enti stessi, anche attraverso il compimento di attivita' negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i Prefetti di Napoli e Caserta si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657».