Art. 2.



  1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nelle attivita'
da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione
Campania,  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
finanziarie   alla  contabilita'  speciale  n.  5146  intestata  alla
Missione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, lett. d),
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3682 del 2008 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  a carico del Fondo della protezione
civile.
  2.  Le  anticipazioni  di  cui  al  comma  1  saranno restituite al
Dipartimento   della  protezione  civile  non  appena  si  renderanno
disponibili  le risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo
2009.
  3.  I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3738  del  5  febbraio  2009 sono cosi'
sostituiti: «1. Ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e
Salerno,  in  relazione  agli ambiti territoriali di competenza, sono
attribuiti  i  poteri  di nomina di commissari ad acta, gia' previsti
dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3693  del  16  luglio  2008 in capo al gestore del
consorzio  unico,  per i debiti degli enti locali maturati fino al 24
luglio 2008 nei confronti dei consorzi di bacino soppressi, nonche' i
poteri di nomina di commissari ad acta per le somme dovute dagli enti
locali  al  consorzio  unico, successivamente alla data del 24 luglio
2008,  e  per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi
di  bacino  della  regione  Campania,  successivamente  alla  data di
pubblicazione  della  presente ordinanza. La nomina dei commissari ad
acta  e' subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati
da parte dei consorzi di bacino.
  2.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo i commissari ad acta
procedono  al  pagamento  delle  somme  dovute dagli enti locali, con
spese  a  carico degli enti stessi, anche attraverso il compimento di
attivita'  negoziale,  prevedendo  ipotesi  di rinunzie e transazioni
anche  con  riferimento  agli  interessi maturati. In caso di mancato
pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani
di  rientro  i  Prefetti  di  Napoli  e  Caserta  si  avvalgono delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 30 novembre
2005,  n.  245  convertito  con  modificazioni nella legge 27 gennaio
2006,  n.  21  e  dell'articolo  2  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657».