Art. 5. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 e' aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili pro capite.