Art. 5.




  1.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione
civile  n. 3754 del 2009 e' aggiunto il seguente comma: «5. In favore
del  personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attivita'
connesse  con  l'emergenza  e'  autorizzata,  con  oneri a carico del
proprio  bilancio  e  fino  al  30  giugno 2009, la corresponsione di
compensi  per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso
nel limite massimo di 200 ore mensili pro capite.