(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

   Visto  l'art.  8,  comma  6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che
prevede  una  possibilita' per il Governo di promuovere la stipula di
intese  in  Conferenza  Unificata  dirette,  tra  l'altro, a favorire
l'armonizzazione  delle rispettive legislazioni o il conseguimento di
obiettivi comuni;
   Rilevata  l'esigenza,  da parte del Governo, delle regioni e degli
enti  locali di individuare misure che contrastino la crisi economica
in  materie  di legislazione concorrente con le regioni, quale quella
relativa al governo del territorio;
   Visto  l'accordo  delle regioni e degli enti locali in ordine alle
esigenze  di fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell'attivita'
edilizia   favorendo  altresi'  lavori  di  modifica  del  patrimonio
edilizio  esistente  nonche'  prevedendo forme di semplificazione dei
relativi  adempimenti secondo modalita' utili ad esplicare effetti in
tempi brevi nell'ambito della garanzia del governo del territorio;
   Rilevata  l'esigenza  di predisporre misure legislative coordinate
tra Stato e regioni nell'ambito delle rispettive competenze;
   Governo, regioni ed enti locali convengono la seguente intesa:
    Per   favorire   iniziative   volte  al  rilancio  dell'economia,
rispondere anche ai bisogni abitative delle famiglie e per introdurre
incisive   misure   di   semplificazione  procedurali  dell'attivita'
edilizia,  lo  Stato, le regioni e le autonomie locali definiscono il
seguente accordo .
   Le  regioni  si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni
proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:
    a)  regolamentare interventi - che possono realizzarsi attraverso
piani/programmi definiti tra regioni e comuni - al fine di migliorare
anche  la  qualita' architettonica e/o energetica degli edifici entro
il  limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali
uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri
cubi,  per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte
salve   diverse   determinazioni  regionali  che  possono  promuovere
ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
    b)   disciplinare   interventi   straordinari  di  demolizione  e
ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale
entro  il limite del 35% della volumetria esistente, con finalita' di
miglioramento    della   qualita'   architettonica,   dell'efficienza
energetica  ed  utilizzo  di  fonti energetiche rinnovabili e secondo
criteri  di  sostenibilita'  ambientale,  ferma  restando l'autonomia
legislativa   regionale   in   riferimento   ad  altre  tipologie  di
intervento;
    c)  introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli
interventi  edilizi  di  cui  alla  lettera a) e b) in coerenza con i
principi   della   legislazione   urbanistica  ed  edilizia  e  della
pianificazione comunale.
   Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o
nei centri storici o in aree di inedificabilita' assoluta.
   Le  leggi  regionali  possono individuare gli ambiti nei quali gli
interventi  di  cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con
particolare  riferimento  ai  beni  culturali  e  alle aree di pregio
ambientale  e  paesaggistico, nonche' gli ambiti nei quali i medesimi
interventi  sono  favoriti con opportune incentivazioni e premialita'
finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.
   La  disciplina  introdotta  dalle  suddette  leggi regionali avra'
validita'  temporalmente  definita,  comunque non superiore a 18 mesi
dalla  loro  entrata  in  vigore,  salvo diverse determinazioni delle
singole regioni.
   In  caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine
stabilito,   il  Governo  e  il  presidente  della  Giunta  regionale
interessata,  congiuntamente,  determinano  le  modalita' procedurali
idonee  ad  attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art.
8, comma 1, della legge n. 131/2003.
   Entro  dieci  giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il
Governo  emanera' un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati
con  le regioni e il sistema delle autonomie con l'obiettivo precipuo
di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato,
al fine di rendere piu' rapida ed efficace l'azione amministrativa di
disciplina dell'attivita' edilizia.
   Il  Governo  e  le  regioni ribadiscono la necessita' assoluta del
pieno  rispetto  della  vigente  disciplina in materia di rapporto di
lavoro,  anche  per  gli  aspetti  previdenziali e assistenziali e di
sicurezza  nei  cantieri  e  la  necessita'  di  mettere  a punto una
procedura  che  garantisca  trasparenza  come,  per  esempio,  quella
utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%.
   Il  Governo  si  impegna,  inoltre,  confermando integralmente gli
impegni  assunti  con l'Accordo sottoscritto con le regioni in merito
al   sostegno   dell'edilizia   residenziale   pubblica,  ad  avviare
congiuntamente  con  le  regioni  e le autonomie locali uno studio di
fattibilita'  per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle
risorse   dell'Accordo  sopra  indicato,  e  compatibilmente  con  le
condizioni  di  finanza  pubblica  risorse  pubbliche  e  private per
soddisfare   il   fabbisogno  abitativo  delle  famiglie  particolari
categorie,  che  si  trovano  nella  condizione  di piu' alto disagio
sociale  e  che hanno difficolta' ad accedere al libero mercato della
locazione.
   Viene  fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome.