Art. 12.


                            Numero verde


  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  le  pari  opportunita e'  istituito  un numero verde nazionale a
favore  delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore
su  ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di
cui  al  comma  3  dell'articolo  13, un servizio di prima assistenza
psicologica  e  giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze,  nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e
su  richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti
gli atti persecutori segnalati.