Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 612 del codice penale:
«Art. 612 c.p. (Minacce). - Chiunque minaccia ad altri
un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa
[c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno e si procede d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».