Art. 9.


               Modifiche al codice di procedura penale


  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
  «Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona  offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento  il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi  determinati  abitualmente  frequentati  dalla  persona offesa
ovvero  di  mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla
persona offesa.
  2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo'
prescrivere  all'imputato  di  non  avvicinarsi  a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da  persone  con  questa  conviventi  o  comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
  3.  Il  giudice  puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Quando  la  frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria  per  motivi  di  lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
  «Art.  282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti
di  cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita'
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti  in  materia  di  armi  e munizioni. Essi sono altresi'
comunicati  alla  parte  offesa  e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.»;
   b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis.  Nei  procedimenti  per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui  all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale  il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda  con  incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di  persona  minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
   c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
    2)  le  parole:  «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite
dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
    3)  le  parole:  «quando  le esigenze del minore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
    4)  le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite
dalle    seguenti:    «l'abitazione    della    persona   interessata
all'assunzione della prova»;
   d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
    2)  dopo  le  parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono
inserite  le  seguenti:  «ovvero  del  maggiorenne  infermo  di mente
vittima del reato».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 282-bis del codice di
          procedura penale (Allontanamento dalla casa familiare):
             «Art.   282-bis   c.p.p.   (Allontanamento   dalla  casa
          familiare).   -   1.   Con  il  provvedimento  che  dispone
          l'allontanamento   il  giudice  prescrive  all'imputato  di
          lasciare  immediatamente  la  casa familiare, ovvero di non
          farvi  rientro,  e  di non accedervi senza l'autorizzazione
          del  giudice  che  procede. L'eventuale autorizzazione puo'
          prescrivere determinate modalita' di visita.
             2.  Il  giudice,  qualora  sussistano esigenze di tutela
          dell'incolumita'  della  persona offesa o dei suoi prossimi
          congiunti,  puo'  inoltre  prescrivere  all'imputato di non
          avvicinarsi  a  luoghi determinati abitualmente frequentati
          dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
          domicilio   della   famiglia  di  origine  o  dei  prossimi
          congiunti,  salvo  che la frequentazione sia necessaria per
          motivi  di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
          le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
             3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo'
          altresi'  ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
          favore  delle  persone  conviventi  che,  per effetto della
          misura   cautelare   disposta,  rimangano  prive  di  mezzi
          adeguati.  Il  giudice  determina  la  misura  dell'assegno
          tenendo    conto    delle   circostanze   e   dei   redditi
          dell'obbligato  e  stabilisce le modalita' ed i termini del
          versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
          versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
          lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
          spettante.  L'ordine  di  pagamento  ha efficacia di titolo
          esecutivo.
             4.  I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
          assunti  anche  successivamente  al provvedimento di cui al
          comma  1,  sempre  che  questo non sia stato revocato o non
          abbia  comunque  perduto  efficacia. Essi, anche se assunti
          successivamente,  perdono  efficacia se e' revocato o perde
          comunque  efficacia  il provvedimento di cui al comma 1. Il
          provvedimento  di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
          dei  figli,  perde  efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
          l'ordinanza  prevista dall'art. 708 del codice di procedura
          civile  ovvero  altro  provvedimento  del giudice civile in
          ordine  ai  rapporti  economico-patrimoniali  tra i coniugi
          ovvero al mantenimento dei figli.
             5.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  3 puo' essere
          modificato  se  mutano  le  condizioni dell'obbligato o del
          beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
             6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli
          articoli  570,  571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis,
          609-ter,  609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
          penale,  commesso  in  danno  dei  prossimi congiunti o del
          convivente,  la  misura  puo'  essere  disposta anche al di
          fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 ».
             -  Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 392 del
          codice  di  procedura penale come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  392.  c.p.p.  (Casi).  -  (  …)1-bis.  Nei
          procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli  articoli 572,
          609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies, 609-octies,
          612-bis,  600,  600-bis,  600-ter,  anche  se  relativo  al
          materiale   pornografico   di  cui  all'art.  600-quater.1,
          600-quinquies,  601  e  602  del  codice penale il pubblico
          ministero,  anche  su  richiesta della persona offesa, o la
          persona  sottoposta  alle  indagini possono chiedere che si
          proceda   con  incidente  probatorio  all'assunzione  della
          testimonianza  di  persona  minorenne  ovvero della persona
          offesa   maggiorenne,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi
          previste dal comma 1».
             -  Si  riporta il testo dei seguenti articoli del codice
          penale:  572,  609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies,  612-bis,  600, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1,
          600-quinquies, 601 e 602.
             «Art.  572  c.p.  (Maltrattamenti  in  famiglia  o verso
          fanciulli).   -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo   precedente,  maltratta  una  persona  della
          famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona
          sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione
          di  educazione,  istruzione,  cura, vigilanza o custodia, o
          per  l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito
          con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].
             Se  dal  fatto  deriva una lesione personale grave [c.p.
          583],  si  applica la reclusione da quattro a otto anni; se
          ne  deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a
          quindici  anni;  se  ne  deriva  la morte, la reclusione da
          dodici a venti anni».
             «Art.  609-bis  c.p.(Violenza sessuale). - Chiunque, con
          violenza   o   minaccia  o  mediante  abuso  di  autorita',
          costringe  taluno  a  compiere  o  subire  atti sessuali e'
          punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
             Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
          subire atti sessuali:
              1)  abusando  delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto;
              2)  traendo in inganno la persona offesa per essersi il
          colpevole sostituito ad altra persona.
             Nei  casi  di  minore  gravita'  la pena e' diminuita in
          misura non eccedente i due terzi [c.p. 734-bis; c.p.p. 392,
          398]».
             «Art.  609-ter  c.p. (Circostanze aggravanti). - La pena
          e'  della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
          all'art. 609-bis sono commessi:
              1)  nei  confronti  di  persona che non ha compiuto gli
          anni quattordici;
              2)   con   l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche  o  stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa;
              3)  da  persona  travisata  o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
              4)  su  persona comunque sottoposta a limitazioni della
          liberta' personale;
              5)  nei  confronti  di  persona che non ha compiuto gli
          anni  sedici  della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore anche adottivo, il tutore.
             La  pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]».
             «Art.  609-quater c. p. (Atti sessuali con minorenne). -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di  fuori  delle ipotesi previste in detto articolo, compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
              1) non ha compiuto gli anni quattordici;
              2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
          sia  l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o  di  custodia,  il  minore  e'  affidato o che abbia, con
          quest'ultimo, una relazione di convivenza.
             Al  di  fuori  delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
          l'ascendente,  il  genitore,  anche  adottivo,  o il di lui
          convivente,  o  il  tutore  che,  con  l'abuso  dei  poteri
          connessi  alla  sua  posizione,  compie  atti  sessuali con
          persona  minore  che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
          con la reclusione da tre a sei anni.
             Non  e'  punibile  il  minorenne  che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  tra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
             Nei  casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
             Si  applica  la  pena  di  cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
          [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]».
             «Art.  609-quinquies  c.p.  (Corruzione di minorenne). -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di  anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
          con  la  reclusione  da  sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis;
          c.p.p. 392]».
             «Art.  609-octies  c.p. (Violenza sessuale di gruppo). -
          La    violenza    sessuale   di   gruppo   consiste   nella
          partecipazione,  da  parte di piu' persone riunite, ad atti
          di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
             Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni.
             La   pena   e'   aumentata   se  concorre  taluna  delle
          circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
             La  pena  e'  diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia  avuto  minima  importanza nella preparazione o nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia   stato   determinato  a  commettere  il  reato  quando
          concorrono  le  condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
          primo  comma e dal terzo comma dell'art. 112 [c.p. 734-bis;
          c.p.p. 392, 398]».
             «Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o
          in  servitu').  -  Chiunque  esercita su una persona poteri
          corrispondenti  a  quelli  del diritto di proprieta' ovvero
          chiunque  riduce  o  mantiene  una  persona in uno stato di
          soggezione   continuativa,   costringendola  a  prestazioni
          lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
          prestazioni  che  ne  comportino lo sfruttamento, e' punito
          con la reclusione da otto a venti anni.
             La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione
          ha  luogo  quando la condotta e' attuata mediante violenza,
          minaccia,  inganno, abuso di autorita' o approfittamento di
          una  situazione  di inferiorita' fisica o psichica o di una
          situazione  di  necessita',  o  mediante  la  promessa o la
          dazione  di  somme  di  denaro o di altri vantaggi a chi ha
          autorita' sulla persona.
             La  pena  e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
          di  cui  al  primo  comma  sono commessi in danno di minore
          degli  anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
          prostituzione  o al fine di sottoporre la persona offesa al
          prelievo di organi».
             «Art.  600-bis c.p. (Prostituzione minorile). - Chiunque
          induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
             Salvo   che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa  tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
          denaro  o  di  altra  utilita'  economica, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa non
          inferiore a euro 5.164.
             Nel  caso  in  cui  il fatto di cui al secondo comma sia
          commesso  nei  confronti  di persona che non abbia compiuto
          gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
          a cinque anni.
             Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona
          minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione
          o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».
             «Art.  600-ter  c.p. (Pornografia minorile). - Chiunque,
          utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
          pornografiche   o  produce  materiale  pornografico  ovvero
          induce  minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
          pornografiche  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
             Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
          pornografico di cui al primo comma.
             Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
          secondo   comma,   con   qualsiasi  mezzo,  anche  per  via
          telematica,  distribuisce,  divulga, diffonde o pubblicizza
          il  materiale  pornografico  di  cui al primo comma, ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
             Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi di cui ai commi
          primo,  secondo  e  terzo,  offre  o cede ad altri, anche a
          titolo  gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
          comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
          multa da euro 1.549 a euro 5.164.
             Nei  casi  previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
          e'  aumentata  in  misura  non eccedente i due terzi ove il
          materiale sia di ingente quantita'.».
             «Art.  600-quater.1  c.p.  (Pornografia  virtuale)  - Le
          disposizioni  di  cui agli articoli 600-ter e 600-quater si
          applicano    anche   quando   il   materiale   pornografico
          rappresenta   immagini   virtuali   realizzate  utilizzando
          immagini  di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma
          la pena e' diminuita di un terzo.
             Per  immagini  virtuali si intendono immagini realizzate
          con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto
          o   in  parte  a  situazioni  reali,  la  cui  qualita'  di
          rappresentazione  fa  apparire  come  vere  situazioni  non
          reali.».
             «Art.  600-quinquies  c.p.  (Iniziative turistiche volte
          allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque
          organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
          attivita'  di  prostituzione  a  danno di minori o comunque
          comprendenti  tale attivita' e' punito con la reclusione da
          sei  a  dodici  anni  e  con la multa da euro 15.493 a euro
          154.937.».
             «Art.  601 c.p. (Tratta di persone). - Chiunque commette
          tratta  di  persona  che  si  trova nelle condizioni di cui
          all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
          al  primo  comma  del medesimo articolo, la induce mediante
          inganno  o  la costringe mediante violenza, minaccia, abuso
          di   autorita'  o  approfittamento  di  una  situazione  di
          inferiorita'  fisica  o  psichica  o  di  una situazione di
          necessita',  o  mediante  promessa  o  dazione  di somme di
          denaro  o  di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
          autorita',  a  fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
          territorio  dello  Stato o a trasferirsi al suo interno, e'
          punito con la reclusione da otto a venti anni.
             La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti
          di  cui  al  presente  articolo  sono  commessi in danno di
          minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento
          della  prostituzione  o  al  fine  di sottoporre la persona
          offesa al prelievo di organi ».
             «Art.  602  c.p.  (Acquisto e alienazione di schiavi). -
          Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
          aliena  o  cede  una  persona  che  si  trova  in una delle
          condizioni  di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione
          da otto a venti anni.
             La  pena  e'  aumentata  da  un  terzo  alla meta' se la
          persona  offesa  e'  minore degli anni diciotto ovvero se i
          fatti  di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento
          della  prostituzione  o  al  fine  di sottoporre la persona
          offesa al prelievo di organi».
             -  Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 398 del
          codice  di  procedura penale come modificato dalla presente
          legge:
             «5-bis.  Nel  caso di indagini che riguardino ipotesi di
          reato  previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche
          se  relativo  al  materiale  pornografico  di  cui all'art.
          600-quater.1,  600-quinquies,  601,  602, 609-bis, 609-ter,
          609-quater,  609-octies  e  612-bis  del  codice penale, il
          giudice,  ove  fra  le  persone  interessate all'assunzione
          della  prova  vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al
          comma  2,  stabilisce  il  luogo,  il  tempo e le modalita'
          particolari    attraverso   cui   procedere   all'incidente
          probatorio,  quando  le esigenze di tutela delle persone lo
          rendono  necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo'
          svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
          il  giudice,  ove  esistano,  di strutture specializzate di
          assistenza   o,  in  mancanza,  presso  l'abitazione  della
          persona   interessata   all'assunzione   della   prova.  Le
          dichiarazioni   testimoniali   debbono  essere  documentate
          integralmente  con  mezzi  di  riproduzione  fonografica  o
          audiovisiva.  Quando  si  verifica  una indisponibilita' di
          strumenti  di  riproduzione  o  di  personale  tecnico,  si
          provvede   con   le   forme  della  perizia,  ovvero  della
          consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e' anche redatto
          verbale   in   forma  riassuntiva.  La  trascrizione  della
          riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 4-ter dell'art. 498
          c.p.p. come modificato dalla presente legge:
             «4-ter.  Quando  si  procede  per  i  reati  di cui agli
          articoli  600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
          601,   602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-octies  e
          612-bis  del  codice penale, l'esame del minore vittima del
          reato  ovvero  del maggiorenne infermo di mente vittima del
          reato   viene  effettuato,  su  richiesta  sua  o  del  suo
          difensore,  mediante  l'uso di un vetro specchio unitamente
          ad un impianto citofonico».