IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  2008,  n.  400  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge  24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  14  luglio 2008, n. 123, recante «Misure
straordinarie   per   fronteggiare   l'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento   dei   rifiuti   nella   regione  Campania  e  ulteriori
disposizioni di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in
particolare l'art. 3, comma 2;
  Visto   l'art.  7,  comma  4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in
relazione  allo  svolgimento  delle  attivita' connesse alla gestione
dell'emergenza  rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione
dello  stato  di emergenza nel predetto territorio, con provvedimento
del  Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di
applicazione  della  normativa  in  materia  di tutela della salute e
della  sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 3
aprile  2008,  n.  81,  tenuto  conto  delle  temporanee, effettive e
particolari  esigenze  connesse  alle  attivita'  espletate  ed  alle
peculiarita' organizzative;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999,
n.   450,  «Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  delle
particolari  esigenze  connesse al servizio espletato nelle strutture
della  Polizia  di  Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
degli   uffici   centrali  e  periferici  dell'Amministrazione  della
pubblica   sicurezza,   comprese   le  sedi  delle  autorita'  aventi
competenze  in  materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione
civile  e  di  incolumita'  pubblica, delle quali occorre tener conto
nell'applicazione  delle  disposizioni  concernenti  il miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro» emanato
in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno in data 10 settembre
2001,   recante   «Articolazione  organizzativa  e  funzionale  della
Direzione  interregionale  della  Polizia  di  Stato  con particolare
riguardo   all'art.  7  riguardante  l'espletamento  dei  compiti  di
vigilanza  ex  art.  23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626»;
  Visto  il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000,
n. 284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15
agosto  1991,  n.  277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626  e  del  decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di
sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del
Ministero della difesa»;
  Considerato  che  per lo svolgimento della complessiva attivita' di
gestione   dell'emergenza  rifiuti  nella  regione  Campania  occorre
definire specifiche norme organizzative in funzione delle particolari
esigenze straordinarie;
  Ritenuto  di  individuare, principalmente, nei seguenti elementi ed
aspetti,   le   peculiarita'   che  caratterizzano  le  attivita'  di
protezione  civile  per  la  gestione  dell'emergenza  rifiuti  nella
regione Campania:
   imprevedibilita'   degli   scenari  di  emergenza  richiedenti  il
tempestivo impegno di uomini e mezzi;
   necessita'  di  intervento  immediato  in  assenza  di preliminare
pianificazione;
   organizzazione   di   uomini,  mezzi  e  logistica,  improntata  a
carattere  di  immediatezza  e  precarieta' con l'utilizzo delle sole
risorse disponibili, contestuale indisponibilita' dei tempi necessari
per   l'immediato   adeguamento   ed   ottimizzazione  delle  risorse
necessarie in ogni caso a fronteggiare l'emergenza in corso;
   ridotta  possibilita'  di  operare  ai fini dell'adeguamento della
organizzazione    di   Protezione   civile,   sia   a   causa   della
imprevedibilita'  e  particolarita'  dell'evento emergenziale, sia in
ragione del coinvolgimento di unita' operative di diversa estrazione,
in  quanto  appartenenti  a diverse Amministrazioni, enti, o soggetti
gia'   impiegati   in   differenti  organizzazioni,  con  competenze,
specializzazioni   e  specifica  esperienza  in  diversi  settori  di
impiego;
   limitatezza   dei   tempi   a   disposizione  per  il  superamento
dell'emergenza  che,  peraltro,  richiede l'adozione di provvedimenti
urgenti, talvolta immediati;
   impossibilita',  o  comunque  forte  difficolta'  nel  valutare, a
priori,  i  limiti  e/o  le opportunita' di scelte ottimali, rispetto
alla pianificazione delle attivita' a breve, medio e lungo termine;
   impossibilita' pratica di programmare ed adottare completamente le
piu'  adeguate  misure  di  prevenzione  e  protezione,  sia  per  la
tempestivita'  ed  a  volte  immediatezza dell'intervento, sia per le
caratteristiche   di  indeterminatezza  del  contesto  degli  scenari
emergenziali nei quali il personale viene chiamato ad operare;
   necessita'  di  dover  derogare,  prevalentemente  per gli aspetti
formali,  alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da
operare  in  materia  di  prevenzione e protezione, ferma restando la
condizione  che  vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti
criteri  operativi  in  grado di garantire la tutela dei lavoratori e
delle persone comunque coinvolte;
   impossibilita'  di  procedere  preventivamente  all'attuazione  di
mirati  interventi  di  informazione,  formazione e addestramento del
personale  coinvolto nell'emergenza in quanto riferiti oggettivamente
a  scenari  non  noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che
sia  garantita,  in  via  generale,  la  formazione, l'informazione e
l'addestramento al personale per gli aspetti generali della sicurezza
e  dell'auto  protezione, ivi compresa la fornitura di Dispositivi di
protezione individuale di base, cosi' che sia assicurata la capacita'
di iniziativa consapevole, atta a fronteggiare i pericoli che possono
presentarsi anche nelle specificita' dell'emergenza;
  Ravvisata   la   necessita'   di  conformare  con  l'indispensabile
flessibilita'  l'applicazione  del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.  81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
in  relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarita'
delle  attivita'  e  servizi  connesse  all'emergenza  rifiuti  nella
regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le disposizioni
di  cui al citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno
1999, n. 450;
  Ravvisata,   altresi',   la  necessita',  connessa  alle  peculiari
esigenze  emergenziali,  che  la  specifica  e  mirata  attivita'  di
vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
debba  essere  svolta  da un apposito organo di vigilanza composto da
personale  appartenente  all'Ufficio  di  cui  all'art. 7 decreto del
Ministro  dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e
civile  dell'Amministrazione  della  difesa  di  cui  all'art.  3 del
decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche'
da  personale  esperto  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di
altri  organi  di  vigilanza  in materia di salute e di sicurezza sui
luoghi  di  lavoro,  anche  con  qualifica  di  Ufficiale  di Polizia
giudiziaria;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1.  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che formano parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, i luoghi di
lavoro,  i  siti  e  gli  ambienti  in  cui  si  svolgono,  sotto  il
coordinamento  della struttura del Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2008,  n. 123, attivita' e servizi connessi
all'emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il personale,
anche  volontario,  comunque addetto ai servizi di protezione civile,
sono  soggetti al presente regolamento per l'applicazione delle norme
di  prevenzione  e  protezione per la tutela della salute e sicurezza
dei  lavoratori in relazione alle particolarita' e peculiarita' delle
attivita' svolte.