IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 2; Visto l'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in relazione allo svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, tenuto conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle attivita' espletate ed alle peculiarita' organizzative; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2001, recante «Articolazione organizzativa e funzionale della Direzione interregionale della Polizia di Stato con particolare riguardo all'art. 7 riguardante l'espletamento dei compiti di vigilanza ex art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000, n. 284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa»; Considerato che per lo svolgimento della complessiva attivita' di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania occorre definire specifiche norme organizzative in funzione delle particolari esigenze straordinarie; Ritenuto di individuare, principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti, le peculiarita' che caratterizzano le attivita' di protezione civile per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania: imprevedibilita' degli scenari di emergenza richiedenti il tempestivo impegno di uomini e mezzi; necessita' di intervento immediato in assenza di preliminare pianificazione; organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza e precarieta' con l'utilizzo delle sole risorse disponibili, contestuale indisponibilita' dei tempi necessari per l'immediato adeguamento ed ottimizzazione delle risorse necessarie in ogni caso a fronteggiare l'emergenza in corso; ridotta possibilita' di operare ai fini dell'adeguamento della organizzazione di Protezione civile, sia a causa della imprevedibilita' e particolarita' dell'evento emergenziale, sia in ragione del coinvolgimento di unita' operative di diversa estrazione, in quanto appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggetti gia' impiegati in differenti organizzazioni, con competenze, specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori di impiego; limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento dell'emergenza che, peraltro, richiede l'adozione di provvedimenti urgenti, talvolta immediati; impossibilita', o comunque forte difficolta' nel valutare, a priori, i limiti e/o le opportunita' di scelte ottimali, rispetto alla pianificazione delle attivita' a breve, medio e lungo termine; impossibilita' pratica di programmare ed adottare completamente le piu' adeguate misure di prevenzione e protezione, sia per la tempestivita' ed a volte immediatezza dell'intervento, sia per le caratteristiche di indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il personale viene chiamato ad operare; necessita' di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, ferma restando la condizione che vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte; impossibilita' di procedere preventivamente all'attuazione di mirati interventi di informazione, formazione e addestramento del personale coinvolto nell'emergenza in quanto riferiti oggettivamente a scenari non noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che sia garantita, in via generale, la formazione, l'informazione e l'addestramento al personale per gli aspetti generali della sicurezza e dell'auto protezione, ivi compresa la fornitura di Dispositivi di protezione individuale di base, cosi' che sia assicurata la capacita' di iniziativa consapevole, atta a fronteggiare i pericoli che possono presentarsi anche nelle specificita' dell'emergenza; Ravvisata la necessita' di conformare con l'indispensabile flessibilita' l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarita' delle attivita' e servizi connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450; Ravvisata, altresi', la necessita', connessa alle peculiari esigenze emergenziali, che la specifica e mirata attivita' di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, debba essere svolta da un apposito organo di vigilanza composto da personale appartenente all'Ufficio di cui all'art. 7 decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attivita' e servizi connessi all'emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di protezione civile, sono soggetti al presente regolamento per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle particolarita' e peculiarita' delle attivita' svolte.