Art. 2. Individuazione del datore di lavoro 1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di cui individua uno o piu' datori di lavoro, secondo le dimensioni e l'estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmente con la particolarita' e peculiarita' imposte dalla situazione emergenziale in atto. 2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche' possa essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della sicurezza dello svolgimento dell'attivita' di protezione civile.