Art. 2.


                 Individuazione del datore di lavoro


  1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che
operano  nei  luoghi  e  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  1,  il
Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  23  maggio  2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di
cui  individua  uno  o piu' datori di lavoro, secondo le dimensioni e
l'estensione  dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmente
con   la  particolarita'  e  peculiarita'  imposte  dalla  situazione
emergenziale in atto.
  2.  Il  datore  di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e
protezione  diretto  da  un responsabile del servizio di previsione e
protezione,  per  quanto  necessario integrato dalle figure di medico
competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche' possa
essere  adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della
sicurezza dello svolgimento dell'attivita' di protezione civile.