Art. 3.


              Informazione - Formazione - Addestramento


  1.  Il  personale  che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli
ambienti  di  cui  all'art.  1, deve essere opportunamente informato,
formato  ed  addestrato  in materia di prevenzione e protezione sugli
aspetti  generali  di  protezione  civile  e sulle misure generali di
prevenzione   secondo   quanto  previsto  nell'art.  4  del  presente
Regolamento.