Art. 3. Informazione - Formazione - Addestramento 1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, deve essere opportunamente informato, formato ed addestrato in materia di prevenzione e protezione sugli aspetti generali di protezione civile e sulle misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento.