Art. 4.


                       Valutazione dei rischi


  1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle
attivita' secondo i tempi e le modalita' compatibili con l'evoluzione
del  servizio  svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei
soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  ove occorra, di ulteriori
esperti in materia di sicurezza.
  2.  Il datore di lavoro, ferma restando l'adozione di sostanziali e
concreti  criteri  operativi  in  grado  di  garantire  la tutela dei
lavoratori   e  delle  persone  comunque  coinvolte  nelle  attivita'
connesse  alla  gestione  dell'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro
nei  siti  e  negli  ambienti  di  cui  all'art.  1, e' esonerato dal
redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17
e  dall'art.  28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al
termine  della  specifica  attivita',  redige in collaborazione con i
soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, un rapporto conclusivo dei
rischi  peculiari  che  si  sono  presentati nel corso dell'attivita'
svolta,  lo  stesso  datore  di  lavoro  deve  indicare  le misure di
prevenzione  e protezione che possono essere adottate in occasione di
analoghe  situazioni.  Il  rapporto conclusivo deve essere consegnato
entro  60  giorni  dal termine delle operazioni al Sottosegretario di
Stato   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con  delega
all'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone per la
divulgazione  al personale ai fini informativi - formativi, cosi' che
possano  essere  implementate  la  consapevolezza  e  la capacita' di
affrontare  adeguatamente  la  situazione  di  rischio nel caso delle
possibili future attivita' di protezione civile. Le principali misure
e  procedure  di sicurezza che si evidenziano dall'esame del rapporto
conclusivo  debbono  essere  raccolte in un apposito «Documento delle
misure di procedure di sicurezza nell'attivita' di protezione civile»
che  costituira'  un  utile strumento didattico per la informazione e
formazione  generale del personale operativo potenzialmente impegnato
nelle attivita' di protezione civile.