Art. 4. Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle attivita' secondo i tempi e le modalita' compatibili con l'evoluzione del servizio svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ove occorra, di ulteriori esperti in materia di sicurezza. 2. Il datore di lavoro, ferma restando l'adozione di sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, e' esonerato dal redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 e dall'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al termine della specifica attivita', redige in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, un rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attivita' svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle operazioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone per la divulgazione al personale ai fini informativi - formativi, cosi' che possano essere implementate la consapevolezza e la capacita' di affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle possibili future attivita' di protezione civile. Le principali misure e procedure di sicurezza che si evidenziano dall'esame del rapporto conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle misure di procedure di sicurezza nell'attivita' di protezione civile» che costituira' un utile strumento didattico per la informazione e formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato nelle attivita' di protezione civile.