Art. 6. Riunione periodica di sicurezza 1. I datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica di sicurezza prevista dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'attivita' svolta in materia di prevenzione. Di tale riunione e' sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante le persone che vi hanno partecipato e l'elenco degli argomenti trattati. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in merito agli argomenti trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentemente all'art. 4, comma 2, del presente provvedimento. 2. Il datore di lavoro, nell'esercizio della propria attivita', in ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel territorio della regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti non ha l'obbligo della formalizzazione delle incombenze in materia di prevenzione e protezione, indicati all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.