Art. 6.


                   Riunione periodica di sicurezza


  1.  I  datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica
di  sicurezza  prevista dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per
la  sicurezza  l'attivita'  svolta in materia di prevenzione. Di tale
riunione  e'  sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante
le  persone  che  vi  hanno  partecipato  e  l'elenco degli argomenti
trattati.  I  rappresentanti  dei lavoratori per la sicurezza possono
far  pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in merito
agli argomenti trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate
al  rapporto  conclusivo dei rischi redatto coerentemente all'art. 4,
comma 2, del presente provvedimento.
  2.  Il datore di lavoro, nell'esercizio della propria attivita', in
ragione   della   peculiare  situazione  di  emergenza  in  atto  nel
territorio  della  regione Campania nel settore dello smaltimento dei
rifiuti  non  ha  l'obbligo della formalizzazione delle incombenze in
materia  di  prevenzione e protezione, indicati all'art. 35, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.