Art. 7.


Cantieri  temporanei  e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
                         aprile 2008, n. 81


  1.  Le attivita' rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81, poste in essere dalle strutture coordinate dal
Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  23  maggio  2008  n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
ragione  del  contesto  emergenziale  in  atto,  possono  afferire  a
situazioni  per  le  quali le opere ritenute necessarie devono essere
eseguite   con  immediatezza  e  speditezza,  anche  con  affidamenti
eccezionali,  che  non  consentono la redazione preliminare del piano
della  sicurezza  e  coordinamento.  In  tal  caso  la committenza e'
esonerata  dalla  redazione del piano della sicurezza e coordinamento
ma  e'  tenuta  alla  nomina  immediata  di  un  coordinatore  per la
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  che  provvede  a  coordinare  lo
svolgimento  delle  varie  attivita'  di  competenza, assicurando una
presenza  continua  in  cantiere, anche avvalendosi di assistenti. Il
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase di esecuzione e' esonerato
dalla  redazione  del  piano  della  sicurezza e coordinamento, ma e'
tenuto  comunque,  ove  presente, alla redazione del fascicolo di cui
art.  91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.   81,  anche  se  successivamente  alla  realizzazione  dell'opera
prevista e necessaria.
  2.  Il  coordinatore  per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo
restando  i  propri  compiti  e  mansioni, ai fini delle attivita' di
verifica,  controllo,  organizzazione,  segnalazioni e sospensioni di
cui  all'art.  92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per
rendere  piu' spedita la propria azione di coordinamento, considerata
l'esigenza  di  assicurare  una  presenza  piu' assidua nel cantiere,
integrata  da  personale  esperto della Struttura missione sicurezza,
puo'  limitare le procedure di formalizzazione delle attivita' svolte
alla   sola   verbalizzazione   delle  situazioni  di  rischio  grave
riscontrate  ed  in  corso  di  sospensione  per  pericoli  gravi  ed
imminenti,   indipendentemente  dal  fatto  che  trattasi  di  rischi
interferenti  tra  le  diverse  imprese ovvero di rischi propri della
singola impresa.
  3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre,
redige  verbali  di  coordinamento  con  il  datore di lavoro e con i
rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed
imprese,  secondo  le  modalita' semplificate indicate all'art. 6 del
presente  regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate
incombenze  di  cui  al  presente  articolo,  i  datori  di lavoro si
avvalgono  di  unita'  di  personale  qualificato, per l'espletamento
delle necessarie attivita' di Audit.
  4.   La   notifica   formale  prevista  dall'art.  99  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo' essere inoltrata all'organo di
vigilanza  anche  successivamente  all'inizio  dei lavori, purche' si
provveda  a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile,
in  ragione della particolarita' e peculiarita' dell'attivita' svolta
nell'ambito del relativo scenario di emergenza.