Art. 7. Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Le attivita' rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in atto, possono afferire a situazioni per le quali le opere ritenute necessarie devono essere eseguite con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare del piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e' esonerata dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento ma e' tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attivita' di competenza, assicurando una presenza continua in cantiere, anche avvalendosi di assistenti. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e' esonerato dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma e' tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo di cui art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista e necessaria. 2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attivita' di verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di cui all'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per rendere piu' spedita la propria azione di coordinamento, considerata l'esigenza di assicurare una presenza piu' assidua nel cantiere, integrata da personale esperto della Struttura missione sicurezza, puo' limitare le procedure di formalizzazione delle attivita' svolte alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave riscontrate ed in corso di sospensione per pericoli gravi ed imminenti, indipendentemente dal fatto che trattasi di rischi interferenti tra le diverse imprese ovvero di rischi propri della singola impresa. 3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre, redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed imprese, secondo le modalita' semplificate indicate all'art. 6 del presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si avvalgono di unita' di personale qualificato, per l'espletamento delle necessarie attivita' di Audit. 4. La notifica formale prevista dall'art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo' essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purche' si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarita' e peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.