Art. 8.


                              Vigilanza


  1.  La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente
regolamento,  ai  sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994,
n.  758,  viene  effettuata in termini di esclusivita' da un apposito
organo  composto  da  personale  dell'Ufficio  di  vigilanza  di  cui
all'art.  7  del  decreto  del Ministro dell'interno del 10 settembre
2001,  da  personale  militare  e  civile  dell'Amministrazione della
difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14
giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco  o da altri organi di vigilanza in materia di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2.  Con  successivo  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  all'art.  1,  comma 2, del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123,  e'  costituito l'organo di
vigilanza  e  sono  individuati  i funzionari dei predetti organismi,
anche   con  qualifica  di  Ufficiale  di  Polizia  giudiziaria,  che
effettueranno l'attivita' di vigilanza.
   Roma, 23 gennaio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi