Art. 8. Vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758, viene effettuata in termini di esclusivita' da un apposito organo composto da personale dell'Ufficio di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' costituito l'organo di vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti organismi, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, che effettueranno l'attivita' di vigilanza. Roma, 23 gennaio 2009 Il Presidente: Berlusconi